Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23818 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18652-2016 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO D’AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI NICOLA D’AMATI, e CLAUDIA COSTANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 327/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 1.2.2016, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede – che aveva rigettato il ricorso proposto da C.M., inteso al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della spa Rai, quanto al periodo successivo al verbale di conciliazione del 27.2.2003 – riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la qualifica di programmista regista di 4 livello, classe retributiva 4, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 4.3.2003 sino al 30.6.2006;

2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito l’intimato, con controricorso e le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

3. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale (Unindustria di Roma) sottoscritto dalle stesse il 21.7.2020 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che inducono a ritenere regolate anche le spese in tali termini;

8. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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