Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23854 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33414/2019 proposto da:

C.A., e C.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Agostino Depretis n. 86, presso lo studio dell’avvocato Massimo Francesco Dotto, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

Z.R.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 30 presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Gizzi, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Pruzzo, in forza di procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5279/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5279/2019, depositata in data 7/8/2019, – in controversia promossa, dinanzi al Tribunale di Roma, nell’aprile 2015, da Z.R.I., cittadino *****, nato il ***** da G.S., nei confronti di C.R. e C.A., al fine di sentire accertare e dichiarare che il defunto (nell'*****) C.G. (padre dei convenuti, nati dal matrimonio tra il de cuius e Ce.Al.) è il padre naturale dell’attore, ai sensi dell’art. 269 c.c., – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, previo rigetto di eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, dichiarata applicabile la legge italiana, L. n. 218 del 1995, ex art. 33 ed espletamento di consulenza immunogenetica, dichiarato, in accoglimento della domanda, che Z.R.I. è figlio del C.G.;

– in particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame dei germani C., hanno sostenuto che era infondato l’unico motivo di appello, in punto di omessa motivazione ed erronea interpretazione della L. n. 218 del 1995, artt. 24, 33, 35 e 36 previgente alla riforma di cui alla L. n. 154 del 2013, Capo IV rapporti di famiglia e filiazione, essendo l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dallo Z. già prescritta al 2013, anno di entrata in vigore della Novella, stante l’art. 263 c.c. *****, contemplante termine annuale (dalla raggiunta maggiore età) di prescrizione per il figlio (nella specie, scaduto il 23/8/1981) e l’inapplicabilità della Riforma italiana (in punto di imprescrittibilità dell’azione per il figlio), anche della L. n. 218 del 1995, ex art. 72 disposizione questa transitoria delle norme di diritto internazionale privato, essendo la situazione “già esaurita”, oltre che per difetto di condizione di reciprocità, considerato che: a) secondo l’art. 72 citato, solo le “situazioni esaurite”, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme di diritto internazionale privato, sono regolate dalle previgenti norme di diritto internazionale privato, anche se il giudizio è instaurato in epoca successiva, ma tali sono solo “quelle definitivamente accertate in sede giurisdizionale o che comunque abbiano già compiutamente realizzato i loro effetti”, il che, nella specie, non ricorreva, in quanto, da un lato, in Svizzera, nel *****, era stata promossa, da amministratore di sostegno nominato nell’interesse dello Z., nei confronti del C.G., azione per l’accertamento giudiziale di paternità, dinanzi al Pretore di Zurigo, che aveva respinto la domanda, dichiarandosi incompetente, con conseguente mera statuizione in rito, non contenente alcuna pronuncia, neppure implicita, di merito, suscettibile di passare in giudicato, e, dall’altro lato, non risultava che “al momento dell’instaurazione del presente giudizio fosse già stata accertata la prescrizione dell’azione di riconoscimento della paternità secondo il codice covile *****”; b) pertanto, doveva applicarsi la L. n. 218 del 1995, art. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che stabilisce che lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, da quella dello stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita, cosicché essendo il C.G. cittadino italiano, al momento della nascita dello Z., ed essendo più favorevole la legge italiana, che, a differenza di quella svizzera, stabilisce, all’art. 270 c.c., l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale di paternità promossa dal figlio (a fronte del termine annuale di prescrizione previsto dalla legge nazionale, svizzera, dello Z.); c) nessuna contestazione era stata mossa dagli appellanti sul merito della lite; d) stante l’oggettiva incertezza della lite, le spese del secondo grado del giudizio dovevano essere interamente compensate tra le parti;

– avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/8/2019, C.A. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 30/10/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti di Z.R.I. (che resiste con controricorso, notificato il 5/12/2019); il PG non ha formulato conclusioni;

– i ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 218 del 1995, artt. 72 e 33 per non avere la Corte d’appello ritenuto la vicenda sussumibile tra le situazioni esaurite previste dalla L. n. 218 del 1995, artt. 72 e 33 con applicabilità delle previgenti norme di diritto internazionale privato e per avere invece ritenuto applicabile il vigente L. n. 218 del 1995, art. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013;

– essenzialmente, i ricorrenti assumono che la Riforma di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha interessato anche il Capo IV relativo ai rapporti di filiazione e famiglia delle norme di diritto internazionale privato, non può applicarsi alla presente controversia, in quanto la fattispecie rientra tra le “situazioni esaurite” contemplate nella seconda parte della disposizione transitoria di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 72, essendosi, al momento dell’instaurazione della lite, nel 2015, già compiutamente “realizzati gli effetti”, sotto la vigenza della precedente normativa e della L. n. 218 del 1995, art. 323 nel testo ante riforma 2013, e della legge nazionale svizzera dell’attore, a prescindere da un accertamento in sede giudiziale, stante l’intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento per il figlio, non esercitato per cinquant’anni dopo la declaratoria di incompetenza del giudice ***** e per trent’anni dopo la scadenza del termine annuale di prescrizione, nell’agosto 1981, con consolidamento delle legittime aspettative degli attuali ricorrenti in ordine al mancato esperimento di alcuna azione da parte dello Z.; – entrambe le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO

che:

– i ricorrenti in data 13 luglio 2021 hanno depositato “istanza urgente di rinvio”, dando atto che le parti sono in procinto di addivenire ad un accordo conciliativo finalizzato a definire il contenzioso pendente e chiedendo il rinvio della trattazione del ricorso ad una data successiva onde consentire la definizione dell’accordo tra le parti;

– la presente controversia presenta profili di rilievo nomofilattico e di novità (in particolare, in relazione all’operatività del testo della L. n. 219 del 1995, art. 33 successivamente alla Riforma del 2013, secondo cui lo stato di figlio è determinato, oltre che dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita – nella specie la legge svizzera, che sancisce la prescrizione dell’azione di stato del figlio, decorso un anno dal suo raggiungimento della maggiore età. -, anche, in via alternativa, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita, – nella specie, la legge italiana del padre, che sancisce l’imprescrittibilità dell’azione di stato per il figlio, ai sensi dell’art. 270 c.c., – e della L. n. 218 del 1995, art. 72 nell’ambito delle disposizioni transitorie, secondo cui l’applicazione delle nuove norme lascia “salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato”, nonché con riguardo al concetto di rapporto o situazione “esaurita”, conseguente al decorso di termine di decadenza o prescrizione, ed alla necessità o meno di un previo suo accertamento giurisdizionale e di un giudicato sul punto) che ne giustificano la rimessione alla pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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