Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23861 del 03/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16033-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato presso l’avv. Adriano de Luna dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale m calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 2023/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 19.2.2020, il Tribunale di Ancona rigettò il ricorso proposto da M.S., cittadino del Pakistan, avvero il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo insussistenti i presupposti dello status di rifugiato, nonché delle protezioni sussidiaria ed umanitaria.

M.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112,132 e 156 c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente non fossero credibili, omettendone l’audizione.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 8, 10, 13 e 25, e della Dir. Europea n. 2013/32, art. 16, per non aver il Tribunale disposto l’audizione del ricorrente.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il Tribunale ritenuto insussistenti la situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del Punjab, e la condizione di vulnerabilità, sulla base delle fonti citate nel ricorso innanzi al Tribunale.

Il giudizio va dichiarato estinto a seguito dell’istanza di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente, a norma dell’art. 307 c.p.c..

Nulla per le spese, considerando anche che il Ministero non ha ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472