Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23877 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24086 – 2016 R.G. proposto da:

MALI s.r.l., – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, F.J., – c.f. *****, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Chiavenna, alla piazza Donegani, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Franco Del Curto, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G.L., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Michele Tamburini, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Venezia, n. 11, presso lo studio Curtis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2798/2016 della Corte d’Appello di Milano;

udita la relazione nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato in data 9.3.2011 C.G.L. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Sondrio F.J..

Esponeva che il 3.8.2005 aveva stipulato preliminare di compravendita con il convenuto in virtù del quale quest’ultimo si era obbligato a realizzare un nuovo edificio in luogo dell’esistente e a cedere all’attore taluni boxes ai piani interrati del realizzando nuovo complesso; che il convenuto si era reso inadempiente agli obblighi assunti.

Chiedeva dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto.

2. Si costituiva F.J..

Deduceva che era stato l’attore a rendersi inadempiente.

Chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della “Mali” s.r.l., rigettarsi l’avversa domanda ed, in riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento dell’attore nonché pronunciarne condanna al risarcimento dei danni subiti, eventualmente pur per le somme da corrispondere alla “Mali” per i costi di progettazione e per le altre spese sostenute in relazione al complesso immobiliare oggetto della pattuizione; con il favore delle spese di lite e condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c.

3. Si costituiva la “Mali” s.r.l.

Chiedeva condannarsi l’attore al risarcimento dei danni subiti e correlati ai costi di progettazione ed alle spese sostenute; con il favore delle spese di lite.

Chiedeva in subordine pronunciarsi analoga condanna nei confronti del convenuto; del pari con il favore delle spese.

4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 322/2013 il Tribunale di Sondrio, respinta la domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore; condannava l’attore a versare alla “Mali” s.r.l. la somma di Euro 155.931,25 – “corrispondente all’importo preteso da tutti i professionisti coinvolti nell’operazione immobiliare risolta” (cfr. controricorso, pag. 4) – e a F.J. la somma di Euro 30.000,00 ex art. 96 c.p.c.; condannava l’attore a rimborsare alle controparti le spese del giudizio.

5. Proponeva appello C.G.L..

Resisteva F.J..

Resisteva la “Mali” s.r.l.

6. Con sentenza n. 2798/2016 la Corte d’Appello di Milano accoglieva in parte il gravame e, per l’effetto, condannava C.G.L. a versare alla “Mali” s.r.l. la somma di Euro 6.781,19; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c.; compensava, limitatamente al rapporto processuale tra il C. e la “Mali”, fino a concorrenza di 1/4 le spese del giudizio di primo grado e condannava la “Mali” a rimborsare al C. i residui 3/4; compensava, del pari limitatamente al rapporto processuale tra il C. e la “Mali”, fino a concorrenza di 1/2 le spese del giudizio di appello e condannava la “Mali” a rimborsare al C. il residuo 1/2; compensava integralmente tra le altre parti le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l’appellata s.r.l. non aveva fornito prova delle spese sostenute, siccome aveva allegato un mero prospetto di parcella per Euro 66.024,00 ed una “nota spese” per Euro 83.126,06, che la medesima “Mali” aveva riconosciuto di non aver mai pagato.

Evidenziava quindi che il complessivo importo di Euro 149.150,06 andava detratto dal quantum della condanna – Euro 155.931,25 – pronunciata dal tribunale, sicché residuava, quale importo dovuto dal C., la minor somma di Euro 6.781,19.

Evidenziava poi che correttamente il tribunale aveva riscontrato, alla stregua delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali, l’inadempimento del C. nel rapporto con il F., viepiù che gli esiti delle testimonianze non erano stati contestati dall’appellante.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “Mali” s.r.l. e F.J.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

C.G.L. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale; con il favore delle spese e con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

8. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.

9. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione dell’art. 1720 c.c.

Deducono che la “Mali” s.r.l. “ha protestato non già quali anticipazioni/spese ma quale danno” (così ricorso principale, pag. 6) gli importi di Euro 66.024,00 e di Euro 83.126,06.

Deducono che del resto siffatti importi si correlano alla mancata esecuzione del mandato dipendente dal conclamato inadempimento del C..

10. Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

11. A nulla vale che la ricorrente principale “Mali” s.r.l. adduca che ha invocato gli importi di Euro 66.024,00 e di Euro 83.126,06 a titolo non già di rimborso spese bensì di risarcimento del danno.

In realtà la “Mali” ha espressamente correlato il pregiudizio asseritamente sofferto ai “costi di progettazione e (al)le altre spese sostenute (cfr. ricorso, pag. 6).

Cosicché il disconoscimento, in difetto di prova, degli esborsi di Euro 66.024,00 e di Euro 83.126,06, non poteva – e non può – che equivalere a disconoscimento di qualsivoglia supposto danno.

In questi termini non è di alcuna utilità la prospettazione, veicolata dal primo mezzo dell’impugnazione principale, secondo cui la disposizione di riferimento è quella di cui al comma 2 (“il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subiti (…)”) non già quella di cui all’art. 1720 c.c., comma 1 (“il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni (…)”).

12. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano l’errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Deducono in primo luogo che ha errato la corte d’appello, nel rapporto tra F.J. e C.G.L., a compensare le spese del doppio grado “nonostante l’oltremodo evidente prevalenza della soccombenza del C.” (così ricorso principale, pag. 9).

Deducono in secondo luogo che ha errato la corte d’appello, nel rapporto tra la “Mali” s.r.l. e C.G.L., a condannare seppur in parte la “Mali” alle spese del primo e del secondo grado.

13. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

14. Va senz’altro respinto il primo profilo di censura afferente alla regolamentazione delle spese di lite, sub specie di integrale compensazione delle spese del doppio grado, limitatamente al rapporto tra C.G.L. e F.J..

In verità tra tali parti vi è stata senza dubbio soccombenza reciproca (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

Ne danno riscontro gli stessi ricorrenti principali, allorché adducono che la soccombenza di C.G.L. è stata oltremodo prevalente.

E tuttavia questa Corte spiega, in tema di spese processuali, che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).

15. Va senz’altro accolto il secondo profilo di censura, afferente alla regolamentazione delle spese di lite, sub specie di parziale condanna della “Mali” s.r.l. al pagamento delle spese e di primo grado e di secondo grado, limitatamente al rapporto tra la medesima “Mali” e C.G.L..

16. E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).

17. In questi termini è senza dubbio vero che all’esito del gravame la condanna di C.G.L. è stata ampiamente ed abbondantemente ridimensionata, siccome ridotta da Euro 155.931,25 ad Euro 6.781,19.

E nondimeno all’esito del doppio grado la “Mali” s.r.l. comunque, seppur per tal ultimo importo, è risultata vittoriosa, sicché di certo non poteva essere condannata a pagare al C. i residui 3/4 e la residua metà delle spese, rispettivamente, di prime e di seconde cure.

18. Con il primo motivo il ricorrente incidentale (condizionato) denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., comma 1.

Deduce che la corte distrettuale ha fatto indebita applicazione dell’art. 1720 c.c., comma 1.

Deduce segnatamente che la “Mali” s.r.l. ha richiesto non già il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del mandato ma il risarcimento dei danni per i costi di progettazione.

19. Il primo motivo del ricorso incidentale va respinto.

20. Si è anticipato in sede di delibazione del primo mezzo del ricorso principale che la corte territoriale ha disconosciuto, in difetto di prova, gli esborsi che la “Mali” s.r.l. aveva invocato a titolo di risarcimento del danno.

Per nulla si giustifica, quindi, la prefigurata indebita, recte falsa, applicazione dell’art. 1720 c.c., comma 1: la “Mali” “ha chiesto d’essere (…) risarcita di un danno” (così controricorso, pag. 14) e la corte lombarda, dal canto suo, ha disconosciuto il danno.

In questo quadro, in pari tempo, a nulla vale addurre – per giunta in maniera del tutto generica – che i “costi di progettazione” si correlano ad attività che la “Mali” ha svolto su incarico del F..

21. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale (condizionato) denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’art. 112 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Deduce che la corte milanese non si è pronunciata sulla sua domanda di nullità ex art. 1355 c.c. del contratto preliminare concluso con F.J., nullità dipendente dalla prefigurazione di una condizione sospensiva meramente potestativa.

22. Il secondo motivo del ricorso incidentale del pari va respinto.

23. La Corte di Milano ha confermato il primo dictum, nella parte in cui aveva risolto per inadempimento di C.G.L. il contratto preliminare da costui e F.J. siglato in data 3.8.2005.

Evidentemente in questi termini i giudici del merito hanno postulato la validità del preliminare.

24. Non sussiste perciò la dedotta omissione di pronuncia.

Soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. 28.3.2014, n. 7406, secondo cui non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente).

25. In accoglimento e nei limiti del secondo motivo del ricorso principale la sentenza n. 2798/2016 della Corte d’Appello di Milano va cassata.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e dunque a che le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione della reciproca soccombenza tra la “Mali” s.r.l. e C.G.L., siano (anche) tra tali parti integralmente compensate.

26. In dipendenza della sostanziale reciproca soccombenza si giustifica l’integrale compensazione tra le parti tutte altresì delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente non sussistono i presupposti per far luogo a pronunce ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

27. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti principali siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento di tale motivo, la sentenza n. 2798/2016 della Corte d’Appello di Milano e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di secondo grado nel rapporto tra la “Mali” s.r.l. e C.G.L.;

rigetta il primo motivo del ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

compensa tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, C.G.L., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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