Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2389 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28022/2019 proposto da:

S.Y., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ferrero.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1419/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a sette motivi, S.Y., cittadino del Mali, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 3 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere ricercato dalla polizia che aveva arrestato lo zio, titolare di un’impresa di produzione di saponi nella città di *****, presso il quale lavorava e il cui arresto era seguito al rinvenimento di armi all’interno del camion aziendale, che erano state inserite dai ribelli) non era credibile alla stregua di quanto già ritenuto dal primo giudice; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè, in base alle COI più recenti (HRW gennaio 2018, UN settembre 2017, UNHCR aprile 2017), mentre le zone del nord e del centro del Mali (tra cui la regione di Mopti) presentavano una situazione d’instabilità e di incursioni di bande jihadiste, le zone del centro-sud del Mali (tra cui la contea di Sikasso, ove era situata Gouasso, citta natia del richiedente) non costituivano “un’area fuori controllo, dove i civili possono rimanere vittime di violenze indiscriminate”; c) non poteva essere riconosciuta la protezione umanitaria, per essere esclusa, in forza delle COI “sopra richiamate”, una compromissione del nucleo fondamentale dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio del richiedente nel Paese di origine.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. b), con violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), avendo esso richiedente avanzato, con le conclusioni rassegnate con l’atto di appello, domanda di protezione sussidiaria nelle tre forme di cui al citato art. 14.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata in questa sede, dà atto, anzitutto, che il giudice di primo grado aveva deciso, in riferimento alla protezione sussidiaria, soltanto sulla domanda di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo che lo stesso ricorrente avesse così circoscritto il perimetro del thema decidendum in primo grado. Inoltre, lo stesso giudice di appello evidenzia che il S. aveva proposto gravame unicamente sul rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (oltre che sul rigetto della domanda di protezione umanitaria).

Il ricorrente deduce di aver impugnato, in primo grado, il decreto di rigetto della Commissione territoriale competente, assumendo di aver fornito i riscontri “sul clima di preoccupante violenza ed instabilità” nella regione maliana di Mopti e nell’intero Paese (pp. 4/5 ricorso); deduce, altresì, di aver proposto in appello domanda volta ad ottenere le “tre forme” di protezione sussidiaria, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito in via principale: riconoscere e concedere… la protezione sussidiaria” (p. 8 ricorso).

Invero, a fronte delle anzidette statuizioni, il ricorrente avrebbe dovuto dare idonea contezza di aver proposto in primo grado domanda di protezione sussidiaria ai sensi del citato art. 14, lett. b), (e cioè di averne allegato i fatti pertinenti e utili per il riconoscimento di essa; ciò che, peraltro, quanto innanzi evidenziato sembra di per sè smentire, posto che la lett. b) fa riferimento alla tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, mentre la lett. c) si riferisce alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, cui, per l’appunto, si correlano le anzidette allegazioni) e, soprattutto, di aver in sede di appello denunciato l’omessa pronuncia sul punto, veicolando anche dinanzi al giudice del gravame i fatti a sostegno della predetta specifica forma di protezione.

Le deduzioni del S., invece, si palesano affatto generiche e non esprimono censure idonee e congruenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, dunque, non viene attinta nella sua portata.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e art. 118 disp. att. c.p.c., “per aver reso motivazione solo apparente sulla credibilità intrinseca del ricorrente, in violazione dei propri doveri di indagine individuale della domanda e di cooperazione istruttoria”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “per omesso esame delle dichiarazioni rese ai fini del giudizio di credibilità intrinseca e plausibilità con dovere giudiziale di cooperazione istruttoria”, nonchè dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione, non avendo il giudice di appello considerato che esso richiedente proveniva da Mopti, dove si era stabilito per motivi di lavoro, e che detta regione era, secondo COI attendibili e recenti, una delle zone a più elevato rischio di danno per l’incolumità dei civili.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 8 della direttiva CE/2004/83, per aver la Corte territoriale ritenuto, in ragione della situazione di violenza generalizzata in Mopti – dove esso richiedente “aveva stabilito da anni la propria dimora abituale e la propria attività lavorativa” -, che potesse essere ricollocato a Gouasso, città dove esso richiedente era nato, senza però più conservare, ivi, “alcun legame con la famiglia adottante” (essendo stato abbandonato alla nascita dai genitori naturali).

4.1. – I motivi dal secondo al quarto, in quanto connessi, vanno scrutinati congiuntamente.

Essi sono fondati per quanto di ragione.

Occorre premettere che la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile il ricorrente facendo riferimento alla sentenza di primo grado (di cui è trascritta la motivazione), la quale non ha valutato come non credibile il racconto del S. per ciò che concerne le vicende relative al ritrovamento delle armi asseritamente introdotte dai ribelli sul camion aziendale e non già in riferimento alle circostanze relative all’attività lavorativa del medesimo S. presso l’impresa di produzione di saponi del parente, sita in Mopti, dove, quindi, viveva, nonchè al fatto che il medesimo richiedente non poteva tornare nel luogo natio, *****, sito nel sud del Mali, per contrasti con il fratello.

Ciò posto, la verifica operata dal giudice di appello in relazione alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – rispetto alla quale è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione, con specifica indicazione delle fonti tenute presenti (Cass. n. 17075/2018, Cass. n. 28990/2018, Cass. n. 11312/2019, Cass. n. 8230/2020) – è stata effettuata con specifico riferimento alle zone del sud del Mali, come già ritenuto dal primo giudice, in ragione del rilievo per cui nel sud del mali si trovava Guoasso, luogo natio del S. (cfr. sintesi al p. 2 del “Rilevato che”).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla Direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, sicchè non può essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. n. 2294/2012; Cass. n. 8399/2014; Cass. n. 21903/2015). La settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello Stato di origine del richiedente asilo non preclude, quindi, l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi (Cass. 10/7/2019 n. 18540). Al fine di valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre dunque avere riguardo alla zona dove il richiedente potrebbe effettivamente ritornare, per avere ivi la propria origine e/o i propri riferimenti familiari e sociali. Qualora il richiedente abbia vissuto nel Paese di provenienza in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo, onde privilegiare l’indagine in relazione al territorio di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio (Cass. n. 8230/2020).

La Corte territoriale ha, dunque, errato nel riferire la propria valutazione – ai fini del riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c) – alla zona del Mali dove il richiedente era nato e non già a quella (Mopti) dove svolgeva attività lavorativa e, dunque, aveva il proprio radicamento sociale.

5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “per insufficiente indagine istruttoria è omesso esame di un fatto determinante quale la attuale situazione di violenza generalizzata e grave instabilità che caratterizza anche il sud del Mali”, come da COI del 2018 depositate nel corso del giudizio di appello.

6. – Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè “motivazione solo apparente e contraddittoria in punto di protezione umanitaria e connesso omesso esame circa fatti e documenti determinanti per il riconoscimento della protezione umanitaria”, concernenti l’integrazione in Italia, lo stato di vulnerabilità e la situazione di grave crisi umanitaria e di instabilità presente nel Mali.

7. – Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 61 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 28 bis, 28 ter e 32, per aver la Corte territoriale erroneamente condannato esso richiedente al pagamento delle spese processuali ritenendo “manifestamente infondata” la domanda in assenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter.

7.1. – I motivi dal quinto al settimo sono assorbiti dall’accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi che precedono, dovendosi precisare – quanto al sesto motivo – non solo che la domanda avente ad oggetto di protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261/2019; Cass. n. 8320/2020), ma, peraltro, la reiezione della stessa si fonda sulla medesima, erronea, valutazione posta alla base della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), quanto alle condizioni del Paese di rimpatrio del richiedente.

8. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolti, per quanto di ragione, i motivi dal secondo al quarto e dichiarati assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà applicare, nella delibazione del gravame, i principi innanzi enunciati, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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