Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23896 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28179-2015 proposto da:

P.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GENEROSO DULCETTI, MASSIMO URSO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/08/2015 R.G.N. 196/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.8.2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha liquidato in misura pari al 12% la percentuale di danno reliquato in capo a P.F. a seguito dell’infortunio occorsogli in data *****;

che avverso tale pronuncia P.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e del D.M. 12 luglio 2000, n. 12, recante approvazione delle tabelle per la determinazione del danno biologico, per avere il CTU di seconde cure determinato nell’8% il danno relativo all’anchilosi al gomito in posizione sfavorevole, nonostante che la voce n. 231 delle tabelle cit. lo quantificasse in misura pari al 24%; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni dell’adesione alle risultanze della CTU disposta in seconde cure in ordine alla quantificazione del danno;

che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel regime di liquidazione del danno da infortunio successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il D.M. 12 luglio 2000, recante approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna, la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (così, tra le più recenti, Cass. nn. 13574 del 2014 e 990 del 2016);

che in tale decreto la percentuale di danno conseguente a ciascuna infermità è indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a”;

che, con riguardo all’anchilosi delle articolazioni, le tabelle cit. distinguono, per quanto qui rileva, in relazione al fatto che si tratti di “anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole” (codice 223, con danno del 25%) oppure di “anchilosi del gomito in posizione sfavorevole” (codice 231, con danno del 24%);

che, nel caso di specie, il CTU di seconde cure, pur riferendo che l’odierno ricorrente patisce di una “limitazione funzionale interessante il gomito destro, ove si apprezza la riduzione di circa 1/3 di tutti i movimenti” e pur reputando di quantificare il danno residuo “in analogia alla voce “anchilosi del gomito in posizione sfavorevole””, ha ritenuto di assegnare alla limitazione funzionale non già il valore tabellato del 24%, bensì il valore dell’8%, “tenuto conto del fatto che la voce di riferimento prevede una completa anchilosi (ossia l’abolizione di tutti i movimenti), mentre nel caso specifico si rileva la riduzione di circa 1/3 (…) di tutti i movimenti globali del gomito” (così la relazione di CTU, per come riportata a pag. 3 della sentenza impugnata);

che, facendo proprie tali risultanze, i giudici di merito hanno violato il decreto ministeriale 12.7.2000, cit., non essendo possibile, in carenza di un’espressa indicazione tabellare (come ad es. quella della voce n. 223, cit.), attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del danno, alla circostanza che l’anchilosi del gomito in posizione sfavorevole non sia “completa”, atteso che ciò equivarrebbe a contravvenire al principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che è canone ermeneutico rilevante nell’interpretazione della volontà di legge (così, tra le tante, Cass. nn. 1867 del 1982, 1248 del 1984, 5085 del 1991, 20898 del 2007);

che, diversamente da quanto prospettato dall’Istituto controricorrente, deve ritenersi che l’adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico in tanto sia possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano, individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all’interprete un margine di discrezionalità valutativa, non anche quando esse la determinino in un valore unico e senza circostanziarla con perifrasi o aggettivi (quali ad es. “fino a” o “superiore a” o “completa”) che tale valutazione rendano possibile;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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