LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32530/2019 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO NOVIO, 39/41, presso lo studio dell’avvocato CLAUDICA BENINCASA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MANTOVANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3311/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a due motivi, B.S., cittadino della Guinea, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 9 agosto 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine perchè appartenente al partito ***** e oggetto di persecuzione da parte degli aderenti al partito *****, i quali avrebbero anche ucciso alcuni suoi familiari, tra cui la sorella) era contraddittorio e illogico, anche per quanto concerneva l’uccisione della sorella e il timore di persecuzione politica; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in ragione di persecuzione politica, giacchè, pur essendovi fattori di instabilità, risultava, da COI del 2017 e 2018 (HRW e Amnesty International), che negli ultimi anni si era consolidato un dialogo tra i partiti di governo e di opposizione, là dove poi l’esistenza di violazioni di diritti umani non significava ess3ervi una situazione di violenza generalizzata, così da doversi escludere anche il riconoscimento della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo la narrazione del richiedente credibile e, alla luce delle COI anzidette, non sussistendo una situazione di vulnerabilità del richiedente che comporterebbe una compromissione di diritti inviolabili in caso di rimpatrio; d) la circostanza del transito in Libia era irrilevante, avendo il richiedente “lasciato il Paese immediatamente e non incidendo sulla possibilità di rientrare in Guinea”.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame della situazione della Guinea, Paese di origine del ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nella formulazione originaria, avendo la Corte territoriale preso in considerazione la situazione della Guinea solo ai fini dell’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
2. – Con il secondo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del profilo dell’integrazione socio-lavorativa in Italia proficuamente avviata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
3. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi – sono fondati nei termini di seguito precisati.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).
Nella specie, la Corte territoriale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e pp. 14/18 della sentenza impugnata) ha trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi, come nella specie, sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
6. – Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà applicare, nella delibazione del gravame, i principi innanzi enunciati, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021