LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32546/2019 proposto da:
D.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Asaro;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3536/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, D.B., cittadino del *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 9 settembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine, emigrando dapprima in Mali, poi in Libia e infine in Italia, per aiutare economicamente la madre che era in conflitto con i parenti del marito defunto) aveva evidenziato che l’emigrazione era avvenuta per ragioni economiche, che non potevano giustificare il riconoscimento della protezione internazionale; b) l’insussistenza del pericolo di vita e la natura economica della migrazione escludevano che si potesse accogliere la domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), non essendovi nella zona di provenienza una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata, come risultante da COI del 208 e 2017 (tra le altre: FH, UN, EASO).
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve esclusivamente in una critica – del tutto generica e priva di ogni localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6) – all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, sia in punto di accertamento della natura economica della migrazione, sia in relazione all’insussistenza del pericolo di vita, sia, infine, in relazione alle risultanze delle COI utilizzate per escludere la sussistenza dei presupposti di cui alla protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), senza neppure dedurre (alla stregua degli insegnamenti di cui a Cass., S.U., n. 8053/2014) l’omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, ma veicolando doglianze (non più ammissibili) secondo il previgente paradigma del vizio motivazionale.
2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè “mancanza totale della motivazione”, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
2.1. – Il motivo – da intendersi nella sostanza della prospettazione come denunciante una “motivazione apparente” – è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).
Nella specie, la Corte territoriale (cfr. pp. 2/4 della sentenza impugnata) ha pronunciato sulla domanda di protezione umanitaria là dove, sia pure non menzionando direttamente tale forma di protezione, ma chiaramente riferendosi ad essa (anche provvedendo ad una delibazione separata del gravame sulla distinta domanda di protezione sussidiaria), ha posto in rilievo che il ricorso non potesse giustificarsi in forza di ragioni meramente economiche dell’emigrazione.
Tuttavia, in forza di siffatta motivazione, il giudice di appello ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento alla situazione della Libia, quale Paese di transito, ivi essendo maturate, per esso richiedente, le condizioni utili per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà applicare, nella delibazione del gravame, i principi innanzi enunciati, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021