Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23936 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25446/2019 R.G. proposto da:

H.M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Petracca, con domicilio in Rovigo, Via Badaloni n. 19.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 6251/2019, depositata in data 26.7.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16.2.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

CONSIDERATO

che:

– in data 12.8.2020 il ricorrente ha comunicato l’avvenuta rinuncia al ricorso;

– non avendo il Ministero aderito alla rinuncia, occorre provvedere sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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