Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2394 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32562/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1376/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, M.M., cittadino del *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 1 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) in base al racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine perchè, sposato con quatto figli, non era in grado di procurarsi il reddito, essendo la sua regione stata distrutta da un violento ciclone ed avendo la fabbrica dove lavorava subito, nel *****, un incendio, così da aver contratto debiti per raggiungere la Libia, temendo per la propria vita in caso di rimpatrio per non essere in grado di onorarli) non poteva riconoscersi lo status di rifugiato per motivi di persecuzione; b) non poteva riconoscersi la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo il richiedente mai fatto cenno alla situazione generale del Paese di origine quale fonte di pericolo effettivo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, nè risultando che sia colpito da condanna a morte o che rischi l’esecuzione di pena capitale o, ancora, che possa essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti da parte delle autorità; c) non sussisteva in Bangladesh, come già accertato dal primo giudice, una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia (nè avendo il richiedente mai dedotto timori in tal senso), tali da integrare le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c); d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando qualsiasi allegazione idonea a definire la presumibile durata di esposizione ad un rischio specifico.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo ed il secondo motivo – congiuntamente proposti – è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del pericolo per l’incolumità di esso richiedente e per quella dei propri familiari proveniente da una “gang di usurai”, in assenza di adeguata tutela da parte delle pubbliche autorità; nonchè denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, non avendo la Corte territoriale considerato che la protezione sussidiaria può invocarsi anche nei confronti di soggetti non statuali, ove l’autorità pubblica non possa o non voglia offrire protezione, così omettendo di dare rilevanza alla vicenda personale di esso richiedente in riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine.

1.1. – I motivi sono fondati.

La Corte territoriale, pur rammentando quali fossero le allegazioni del richiedente relative alla propria vicenda personale e, tra queste, quella (pur genericamente assunta) di temere per la propria vita per aver contratto debiti che non poteva onorare, ha mancato di esaminare un tale fatto (che, nelle allegazioni del ricorrente, è puntualizzato come “contrazione di un debito con una gang di usurai” e ricomprende anche le minacce di morte rivolte alla famiglia del medesimo M. rimasta in *****) ai fini della delibazione sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), limitandosi a rilevare che la tortura o i trattamenti inumano o degradanti dovessero provenire soltanto dalle autorità pubbliche.

In tal senso, il giudice di appello ha anche male applicato il combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b), in quanto è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali (quali le minacce di morte provenienti da organizzazioni criminali), lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un’adeguata protezione (cfr. in tale prospettiva, Cass. n. 3578/2020).

2. – Con il terzo e quarto motivo – congiuntamente proposti – è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame delle calamità naturali che hanno colpito esso richiedente e la sua famiglia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; nonchè denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2.1. – L’esame dei motivi è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

3. – Vanno, dunque, accolti il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti il terzo e quarto motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà, nella delibazione del gravame, tenere conto del rilievo ed applicare il principio riportati al p. 1.1. del “Considerato che”, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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