LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32588/2019 proposto da:
O.O.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Verlato;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2169/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a due motivi, O.O.S., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 28 maggio 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Vicenza, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale osservava che: a) i primi due motivi di appello (con cui il richiedente censurava la decisione di primo grado in punto di rigetto delle domande volte al riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme) erano inammissibile in quanto proposti in violazione dell’art. 342 c.p.c., mancando le censure di confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata, che non aveva ritenuto credibile lo stesso richiedente – dichiaratosi omosessuale -, evidenziando le gravi incongruenze del narrato e la inautenticità della documentazione prodotta; b) il terzo motivo di appello, sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato, era inammissibile in quanto l’ O. non aveva proposto ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, non comportando mutamento di regime l’adozione della revoca con sentenza che definiva il giudizio in luogo di separato decreto.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione dell’art. 342 C.P.C., comma 1, n. 1, da valutare in relazione all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. b)”, avendo erroneamente la Corte di territoriale dichiarato inammissibile l’appello “per la genericità dei motivi di impugnazione con valutazione del tutto arbitraria senza tuttavia entrare nel merito del giudizio sulla possibile fondatezza della domanda proposta” (in tal modo facendo cattiva applicazione dei principi sui poteri officiosi istruttori in materia di protezione internazionale), violando l’art. 348 bis c.p.c., in quanto, trattandosi di “materia regolata dal rito sommario di cognizione”, doveva trovare applicazione l’art. 702 quater c.p.c..
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), art. 8 CEDU, “in relazione alla richieste contenute nel ricorso di primo grado e nell’atto di appello di concessione di un permesso per protezione internazionale ovvero per protezione sussidiaria o per motivi umanitari”, non avendo la Corte territoriale “osservato le norme di legge che disciplinano la materia istruttoria”, risultando “incompleta e carente” la decisione sulle domande di protezione internazionale.
3. – I motivi sono inammissibili.
In primo luogo, le censure non colgono la ratio decidendi della pronuncia di inammissibilità del gravame resa, sui primi due motivi di appello, dalla Corte territoriale, che si fonda esclusivamente sull’applicazione dell’art. 342 c.p.c. e, quindi, sul difetto di specificità dei motivi di appello concernenti la reiezione delle domande di protezione internazionale.
Non è, dunque, pertinente la critica basata sull’evocazione dell’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. b), che, nel caso di “appello proposto a norma dell’art. 702 quater”, esclude la possibilità di ricorrere ad una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” (citato art. 348 bis c.p.c., comma 1).
Così come sono del tutto fuori quadro le doglianze di omessa attivazione, da parte del giudice di appello, dei poteri istruttori officiosi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e quelle, correlate, che criticano, nel fondo, il mancato riconoscimento della protezione internazionale nelle varie forme richiesta dallo stesso O..
In ogni caso, va altresì rammentato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo (come nella specie), presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, nel rispetto dei principi di specificità dei motivi di ricorso e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6).
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (tra le altre, Cass. n. 22880/2017).
Un tale onere non è stato affatto assolto dal ricorrente, che ha pretermesso ogni adeguato e intelligibile riferimento al contenuto dell’atto di appello.
4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021
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