Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23993 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12537-2020 proposto da:

E.U., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SOTTILE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3631/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

CONSIDERATO

che:

1. Con sentenza n. 3631/2019 pubblicata il 31-12-2019 la Corte D’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da E.U., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza, affermando, altresì, di condividere il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di professare la religione cattolica e di essere fuggito dal suo Paese perché, alla morte del padre, sacerdote del culto del Dio Ebo, si era rifiutato di prendere il suo posto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione ex art. 360, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,8,10,13 e 27, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, art. 16 della Dir. Europea n. 2013/32 UE oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame dei fatti decisivi; 2. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 errato e omesso esame dei fatti decisivi anche in riferimento alla integrazione socio lavorativa in Italia”. Con il primo motivo, in sintesi, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dai Giudici di merito, che non avevano applicato il principio dell’onere della prova attenuato, né avevano correttamente valutato le dichiarazioni del ricorrente, in presenza di fatti narrati linearmente, che la Corte locale aveva interpretato erroneamente e prescindendo dalla situazione socio-politica della Nigeria, quale emerge dalle diverse fonti internazionali. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto della sua integrazione lavorativa, come da documentato rapporto di lavoro part-time più volte prorogato fino a luglio 2020, di cui si dava atto nella sentenza impugnata.

RITENUTO

che:

Ne consegue che – in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria – si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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