Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24007 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19854/2016 proposto da:

S.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giordo Agostino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.R.A., M.G. e S.G. S.n.c.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 271/2016 della CORTE D’APELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato l’11 febbraio 2015, S.G. evocava in giudizio M.G., M.R.A. e la M.G. e S.G. s.n.c., chiedendo dichiararsi inefficace l’atto di vendita con il quale detta società, in persona dell’amministratore unico M.G., aveva alienato a M.R.A., figlia dello stesso amministratore, la proprietà dell’immobile della società, sito in *****.

Con ordinanza depositata il 10 luglio 2015, il Tribunale dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, per essere la causa devoluta alla competenza del collegio arbitrale, in forza dell’art. 11 dello Statuto sociale.

2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 271/2016, depositata il 10 giugno 2016, respingeva il gravame del S., confermando la competenza del collegio arbitrale e, quindi, l’incompetenza del giudice ordinario adito.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso S.G. nei confronti di M.G., M.R.A. e della M.G. e S.G. s.n.c., affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, la Corte deve rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto da S.G. nei confronti della sentenza di primo grado che si era pronunciata solo sulla competenza.

1.1. Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello ed anche quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono – per vero – impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass., 10/07/2017, n. 17025; Cass., 28/02/2020, n. 5516).

1.2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva pronunciato solo sulla competenza, per cui il S. non avrebbe dovuto proporre appello, essendo l’unico rimedio avverso siffatta statuizione costituito dal regolamento di competenza. L’appello proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile d’ufficio.

La Corte di cassazione può, invero, rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., 19/10/2018, n. 26525; Cass., 07/07/2017, n. 16863).

2. Per tali ragioni, pronunciando sul ricorso la sentenza di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché il processo non poteva essere proseguito.

3. Le ragioni della decisione – limitata all’esame di una questione pregiudiziale – inducono ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito; compensa integralmente tra e parti le spese del giudizio di appello e di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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