LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10570-2015 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI –
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO SICURO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1343/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 1022/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza del 15.10.14, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione della Stazione in epigrafe alla cartella esattoriale con cui l’INPS aveva chiesto contribuzione per malattia, ritenendo non applicabile il D.L. n. 122 del 2008, art. 20, comma 2 agli enti pubblici non partecipati dallo stato ma solo sottoposti a vigilanza.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, in cui resiste la Stazione con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo si deduce violazione della L. n. 138 del 1943, art. 6,L. n. 1204 del 1971, art. 21,D.L. n. 112 del 2008, art. 20 convertito in L. n. 133 del 2008 e del D.Lgs. n. 540 del 1999, per avere la sentenza impugnata trascurato che l’obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati.
Il motivo è fondato.
Premesso che a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019) il riferimento alle imprese dello Stato nel richiamato art. 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed atecnico, questa Corte ha già affermato (Sez. L -, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020, Rv. 657186 – 01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) che le stazioni sperimentali per l’industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell’ambito delle “imprese dello Stato” che, D.L. n. 112 del 2008, ex art. 20, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.
La sentenza impugnata va, pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e provveda anche, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021