LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23711/2020 R.G. proposto da F.S., in qualità di procuratore generale di G.C., e G.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Strambi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
GH.RO., rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto Savatteri, e Alessandra Guarini, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268, presso lo studio dell’Avv. Alessio Petretti;
– controricorrente –
e D.S.M., e R.R.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1924/19, depositata il 2 dicembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
RITENUTO
che Gh.Ro., già candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte indette per il 28 e 29 marzo 2010, in qualità di componente del listino collegato alla “*****”, convenne in giudizio C. e G.M., per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla falsità delle sottoscrizioni apposte all’accettazione delle candidature della lista denominata “*****”, la cui partecipazione alla competizione elettorale, nella coalizione che faceva capo a Roberto Cota, poi proclamato Presidente della Regione, aveva determinato l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti;
Che si costituirono i convenuti ed eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della domanda chiamando in causa D.S.M. e R.R., per sentirli condannare alla rivalsa;
che si costituirono i terzi chiamati ed eccepirono anch’essi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto;
che con sentenza del 27 febbraio 2018, il Tribunale di Torino dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
che l’impugnazione proposta dal Gh. è stata accolta dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 2 dicembre 2019 ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Torino, e condannando i G. al pagamento delle spese processuali;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.S., in qualità di procuratrice generale dei G., per due motivi, illustrati anche con memoria;
che il Gh. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con atto sottoscritto il 27 marzo 2021 e depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021, il difensore della ricorrente, a tanto espressamente abilitato dalla procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha dichiarato che la controversia è stata definita in via transattiva ed ha pertanto rinunciato al ricorso per cassazione, chiedendo disporsi l’integrale compensazione delle spese processuali, con la contestuale adesione del difensore del controricorrente, anch’egli legittimato in virtù della procura conferita in calce al controricorso, il quale ha sottoscritto la rinuncia per accettazione;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna della rinunciante alle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021