Iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, decorrenza del termine esclusivamente per gli "altri interessati", comunicazione del curatore, finalità diverse dall'impugnazione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24088 del 07/09/2021

Pubblicato il
Iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, decorrenza del termine esclusivamente per gli "altri interessati", comunicazione del curatore, finalità diverse dall'impugnazione

L'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 18, comporta la decorrenza del termine esclusivamente per gli "altri interessati" diversi dal debitore, mentre la comunicazione del curatore, oltre a non essere accompagnata da una copia del testo integrale della sentenza, risponde a finalità diverse dall'impugnazione.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8865/2018 R.G. proposto da:

SIX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gennaro Spatarella, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Bruno, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Enzo Brizza, con domicilio eletto in Roma, via Circonvallazione Clodia, n. 88, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Di Lorenzo;

– controricorrente –

e FALLIMENTO DELLA SIX S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 39/18, depositata il 16 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che la Six S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 16 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato il fallimento della ricorrente, su ricorso di C.A.;

che la Catapano ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria, mentre il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 17 e 18, censurando la sentenza impugnata per aver ancorato la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo al deposito di una procura alle liti rilasciata dall’amministratore unico di essa ricorrente ad un altro legale, affinché la rappresentasse nella procedura fallimentare, senza tener conto della mancata notificazione della sentenza di primo grado;

che il motivo è fondato;

che ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 4, il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre per il debitore dalla data della notificazione effettuata a norma dell’art. 17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme previste dall’art. 137 c.p.c., e quindi mediante consegna di una copia conforme all’originale, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15, oppure, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante spedizione in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi;

che, nonostante il carattere speciale della predetta disposizione, avente portata derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall’art. 326 c.p.c., che ancora la decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni alla notificazione della sentenza effettuata ad istanza di parte, la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato non può ritenersi idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo, a tal fine occorrendo, al pari di quanto richiesto dalla norma generale, una conoscenza legale, vale a dire la conoscenza conseguita attraverso un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che risulti normativamente idonea a determinarla, o comunque tale da consentire di ritenerla acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15626; 19/09/2017, n. 21625; Cass., Sez. I, 1/04/2009, n. 7962);

che il predetto orientamento, rispondente ad elementari esigenze di certezza, consente di escludere la condivisibilità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo potesse essere ancorata ad una conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento acquisita indipendentemente dalla sua notificazione, e desunta dal comportamento della società fallita, consistente nel rilascio di una procura alle liti ad un avvocato, ai fini della rappresentanza nel procedimento concorsuale;

che tale condotta, pur comprovando che alla data di rilascio della procura la società fallita era a conoscenza della pendenza del procedimento concorsuale, e quindi della dichiarazione di fallimento, non consente di attribuire a tale conoscenza carattere legale, ai fini del quale è d’altronde necessario anche che alla parte sia stato notificato il testo integrale della sentenza, in modo tale da permetterle di rendersi compiutamente conto delle ragioni della decisione, ai fini della proposizione dell’impugnazione;

che, in contrario, non merita consenso il richiamo della Corte territoriale ad un precedente di legittimità in tema di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, secondo cui, nel caso in cui quest’ultimo sia anche il legale rappresentante della società, la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo è ricollegabile anche per lui alla data della notificazione della sentenza ricevuta nella predetta veste, e ciò sulla base di un ragionevole bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 25/05/2005, n. 11015);

che nel caso preso in esame dalla predetta pronuncia doveva infatti ritenersi perfezionata la fattispecie cui la legge ricollega la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, in quanto il socio illimitatamente responsabile della società fallita, pur non essendo destinatario in proprio della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva potuto prenderne piena cognizione, in qualità di legale rappresentante della società;

che nella specie non vi è invece alcuna certezza in ordine alla data in cui la società ricorrente è venuta a conoscenza del testo integrale della sentenza di primo grado, non essendo la stessa desumibile, come si è detto, dalla mera consapevolezza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, desumibile dal rilascio della procura finalizzata all’intervento nella procedura concorsuale, e dovendo pertanto escludersi la possibilità di ricollegare a tale atto la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo;

che non può condividersi neppure la tesi sostenuta nella memoria depositata dalla difesa della controricorrente, secondo cui la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avrebbe potuto essere ancorata, in mancanza della comunicazione del cancelliere, all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese o alla comunicazione effettuata alla debitrice dal curatore del fallimento;

che l’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., art. 18, comporta la decorrenza del termine esclusivamente per gli “altri interessati” diversi dal debitore (ivi compreso l’amministratore della società fallita, in qualità di destinatario degli effetti riflessi della sentenza di fallimento, al quale si riferisce il precedente giurisprudenziale citato nella memoria: cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12654), mentre la comunicazione del curatore, oltre a non essere accompagnata da una copia del testo integrale della sentenza, risponde a finalità diverse dall’impugnazione;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 1, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inattendibili i bilanci prodotti in giudizio, in quanto non depositati l’ufficio del registro delle imprese, senza spiegare le ragioni per cui ne ha escluso l’attendibilità;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 1, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l’intervenuta cessazione dell’attività sociale fin dal 2011 e l’inferiorità dell’indebitamento rispetto al limite previsto dall’art. 1 cit., comma 2;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, per difetto d’interesse, avendo ad oggetto argomentazioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto riguardanti l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, il cui riesame doveva ritenersi precluso per effetto della dichiarazione d’inammissibilità del reclamo;

che quando infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugualmente proceduto all’esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19/12/ 2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Napoli, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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