Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24093 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13313-2020 proposto da:

D.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2587/2019 della CORLE, D’APPELLO di BARI, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.B.C., cittadino del Senegal ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata in cui la Corte di appello di Bari, rigettando l’impugnazione, ha confermato il provvedimento con cui il giudice di primo grado aveva disatteso l’opposizione avvero il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al riconoscimento di quella umanitaria.

Nel racconto reso in fase amministrativa il richiedente protezione aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese per non subirvi la detenzione nelle carceri da cui era evaso e nel corso della quale era stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, dopo essere stato tratto in arresto in seguito ad un incendio da lui procurato durante una battuta di caccia di conigli ed altri animali, temendo di essere ucciso dai proprietari dei terreni danneggiati che lo avevano minacciato di morte in caso di mancato risarcimento o, ancora, di essere processato e di rimanere imprigionato.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte distrettuale omesso ogni riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociopolitiche del Paese di provenienza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva contestato l’attendibilità delle fonti dedotte dal ricorrente sulla Regione della “*****” e lo stato del conflitto armato interno, senza confutarle con l’accertamento d’ufficio sulla situazione della zona di provenienza, citando le fonti consultate.

Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020) e tanto nell’ulteriore rilievo che nella fattispecie in esame, la fonte positivamente scrutinata dalla Corte di merito è quella stessa dedotta dal richiedente protezione (sito “Viaggiare sicuri” del M.A.E., aggiornato al settembre 2019).

Fermo l’indicato principio, non sono estranei al motivo, per gli indicati contenuti, sicuri profili di genericità mancando lo stesso di dare conto, nei termini indicati, della contestazione portata all’impugnata sentenza.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, e art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Era mancata la valutazione comparativa (Cass. n. 4455 del 2018) avendo la Corte di merito negato la protezione umanitaria, ed una significativa condizione di vulnerabilità, nel riscontrato difetto di uno stabile radicamento del richiedente sul territorio italiano.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come questa Corte ha in più occasioni affermato, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018; Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 15319 del 17/07/2020).

La valutazione deve essere come tale complessiva guardando da un canto al grado di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza e dall’altro alla condizione in cui il richiedente protezione verrebbe a trovarsi in caso di rientro nel Paese di origine senza che delle due componenti di giudizio possa darsi una lettura atomistica.

4. Inammissibile il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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