Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24100 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17986-2020 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOE’ TOME’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 943/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 943/2020 depositato il 31-3-2020 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.R., cittadino del Pakistan – ***** -, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito della declaratoria di inammissibilità della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale, in quanto non contenente ulteriori elementi di valutazione rispetto a quella precedentemente proposta dallo stesso ricorrente e rigettata il 6-3-2018. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse prospettato nuovi elementi meritevoli di essere valutati, poiché aveva prospettato generici pericoli derivanti dall’attività di gruppi terroristici e dall’instabilità del Punjab, che non, invece, era tale da integrare una situazione di violenza indiscriminata in base al rapporto Easo del 2019. Il Tribunale, dopo aver rimarcato che non era dato sapere se il ricorrente avesse impugnato la prima decisione di diniego della Commissione Territoriale, ha ritenuto, per un verso, che non fosse rilevante nella specie l’eccezione di illegittimità costituzionale sulla nuova disciplina introdotta nel 2018 in tema di protezione umanitaria, avendo il richiedente presentato la prima domanda, rigettata in sede amministrativa, nella vigenza della normativa pregressa, e per altro verso che non fossero stati allegati nuovi elementi anche in relazione alla protezione minore, atteso che il ricorrente si era limitato a richiamare genericamente il diritto di asilo ex art. 10 Cost..

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: ” 1. Violazione o falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 10, per avere il Tribunale trattenuto la causa in decisione in prima udienza invece di disporre il rinvio dell’udienza”; “2. Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa e/o violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”; “3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del cd. “diritto d’asilo costituzionale””. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinvio della prima udienza, alla quale non erano comparsi il suo difensore e l’Amministrazione, a tutela del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale preso in considerazione l’episodio nuovo, consistito nell’incendio della casa della famiglia del ricorrente ad opera di alcuni esponenti del partito *****. Deduce che si tratta di fatti specifici e circostanziati, allegati secondo i criteri di buona fede previsti dalla legge. Con il terzo motivo denuncia la mancata applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione umanitaria, e in particolare la pronuncia n. 4455 del 2018, per non avere il Tribunale tenuto in debita considerazione il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italia e la situazione di estrema vulnerabilità in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere (Cass. n. 27531 del 2020; Cass. n. 25967 del 2020; Cass. n. 2444 del 2021; Cass. n. 6061 del 2019).

5. I motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Il fatto decisivo, il cui esame il ricorrente assume omesso (incendio della sua casa ad opera di esponenti del partito *****) non è menzionato nel decreto impugnato e il ricorrente non indica come, dove e quando ha allegato quel fatto, difettando così la censura di autosufficienza (Cass. n. 27568 del 2017; Cass. n. 16347 del 2018).

Ai fini della protezione umanitaria, il percorso di integrazione che si assume avvenuto in Italia è del tutto genericamente indicato in ricorso, né il ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito ulteriori e più specifici elementi.

La censura si risolve nel generico richiamo all’art. 10 Cost., e al diritto di asilo ed è priva di riferimenti concreti e precisi alla situazione soggettiva del ricorrente, nonché priva di attinenza al decisum sul punto.

6. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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