LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.M.M., rappr. e dif. dall’avv. Caterina Bozzoli, caterina.bozzoli.ordineavvocatipadova.it, elett. dom. presso lo studio dello stesso in Padova, via Trieste n. 49, come da procura spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Venezia 22.11.2019, n. 5320/2019, in R.G. 2579/2018;
udita la relazione della causa svolta dal relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 20.4.2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. S.M.M. impugna la sentenza App. Venezia 22.11.2019, n. 5320 del 2019, in R.G. 2579/2018 che ne ha ritenuto inammissibile l’appello avverso l’ordinanza Trib. Venezia 2.11.2017, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;
2. la corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello, proposto decorso il termine di 30 giorni computato dalla pronuncia resa in udienza;
3. il ricorso, su due motivi, non risulta iscritto a ruolo, evidenziando invece il cancelliere (atti del ***** e *****) che risulterebbe notificato via PEC il *****, mentre sussiste controricorso notificato del Ministero dell’Interno con deposito in cancelleria del proprio atto difensivo, unitamente a copia del ricorso ricevuto;
4. successivamente, il cancelliere ha dato atto di un deposito successivo recante timbri d’ingresso presso la Corte di cassazione (“pervenuto” e “deposito”) del 2, 4 e 5 marzo 2021;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. Il ricorso è improcedibile, dovendosi fare applicazione del principio, al quale va data continuità, per cui “l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme” (Cass. n. 29297 del 2011, Cass. n. 3193 del 2016, Cass. n. 20327 del 2019); né l’attività processuale del controricorrente determina la sanatoria dell’improcedibilità del ricorso che deriva dall’omesso deposito dello stesso nel termine perentorio stabilito dalla legge (Cass. n. 20327 del 2019;
2. alla dovuta declaratoria conseguono condanna alle spese secondo la regola della soccombenza, stante l’interesse del controricorrente a contraddire (Cass. n. 31393 del 2016, Cass. n. 20327 del 2019); sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. n. 4315 del 2020).
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021