Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24114 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29520/19 proposto da:

-) O.W., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (valentinasassano.pec.ordineavvocatitorino.it), difeso dall’avvocato Valentina Sassano, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 7 agosto 2019 n. 5154;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. O.W. ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Torino 7 agosto 2019 n. 5154, con il quale è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Il decreto oggi impugnato è stato infatti comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Torino all’avvocato del richiedente asilo il 7 agosto 2019 (e non il 7 settembre, come erroneamente scritto nell’epigrafe del ricorso per cassazione).

Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 30 settembre 2019.

Non è stato dunque rispettato il termine di 30 giorni di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 4.

Ovviamente al presente giudizio non s’applica la sospensione feriale dei termini, giusta la previsione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 14.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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