Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24117 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30010/19 proposto da:

-) A.K., elettivamente domiciliato a Bolzano, via dei Combattenti n. 4/A, presso l’avvocato Stefano Zucchiatti, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia 19 agosto 2019 n. 6771;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.K., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica i fatti dedotti a fondamento della domanda.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Venezia, che la rigettò con decreto 19 agosto 2019 n. 6771.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.K. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non all’Avvocatura Generale. In ogni caso è superfluo ordinare il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Nel ricorso, infatti, manca l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, né tali fatti sono desumibili in modo chiaro dall’esposizione dei motivi di impugnazione.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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