Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24118 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30688/19 proposto da:

-) A.R., elettivamente domiciliato a Asso (CO), via Giacomo Matteotti n. 54, presso l’avvocato Piero Bassi, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 2 settembre 2019 n. 6811;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.R., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per evitare di essere costretto forzosamente a divenire un sacerdote della setta voodoo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 2.9.2019 n. 6811.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.R. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare attentamente e pienamente quanto da lui dichiarato in merito alle pressioni e minacce di ricevute per costringerlo a diventare sacerdote voodoo.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per due indipendenti ragioni. In primo luogo è inammissibile perché il vizio di omesso esame del fatto non è proposto secondo i criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza numero 8053 del 2014: e cioè indicando chiaramente:

-) quale fatto materiale sia stato trascurato;

-) quando sia stato dedotto in giudizio;

-) come sia stato provato;

-) perché quel fatto era decisivo.

1.3. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché, nella sostanza, censura la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove ed il giudizio di inattendibilità formulato dal Tribunale: e cioè altrettanti giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

Gioverà ricordare, a tal riguardo, che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a delimitare l’ambito e la portata del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

E, nel caso di specie, il “fatto storico” rappresentato dalla verità o falsità del racconto fatto dal richiedente asilo è stato preso in esame dal Tribunale: lo stabilire, poi, se il modo in cui questi abbia valutato le prove sia stato corretto o scorretto è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto, ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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