LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7247/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
B.D. e T.S., rapp.ti e difesi, giusta mandato in calce al controricorso, dagli avv.ti Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni e Francesco Padovani, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv.to Guglielmo Fransoni, Viale Bruno Buozzi, n. 102;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 02/08//2013 depositata in data 2/01/2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Rosita d’Angiolella.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (di seguito, CTR) ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate appello proposto contro la sentenza della CTP di Reggio n. 148/2009 che aveva, a sua volta, accolto il ricorso di B.D. e T.S. – ed ha, così, annullato l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, per l’anno 2002, emesso per la rettifica del corrispettivo di vendita (dal dichiarato di Euro 165.000,00, all’accertato di Euro 464.814,00) della quota di un terreno edificabile sito in *****, trasferita con atto notarile del 08/05/2002.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che l’Agenzia delle entrate non è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, trattandosi di presunzione semplice che non soddisfa i requisiti della gravità, precisione e concordanza, necessari per fondare l’accertamento.
L’Agenzia delle entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
B.D. e T.S. hanno resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso e nel merito la totale infondatezza dello stesso, considerando che la base imponibile dei due tributi è radicalmente diversa, sicchè non sarebbe possibile operare un’automatica trasposizione del valore di cui all’imposta di registro al calcolo della plusvalenza.
CONSIDERATO
che:
Le questioni preliminari rilevate dai controricorrenti sono tutte infondate.
Non v’è carenza di interesse all’impugnazione dell’Agenzia dell’entrate in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è unica ed è focalizzata nell’affermazione dell’inadeguatezza del criterio di calcolo effettuato dall’Ufficio per determinare la plusvalenza realizzata con la vendita dell’immobile, in quanto riferito al valore di mercato del bene di cui all’imposta di registro ritenuta presunzione semplice inidonea a fondare l’accertamento. Rispetto a tale ratio, la considerazione successiva dei secondi giudici, secondo cui l’eventuale plusvalore era già stato tassato in capo alla società acquirente del bene, non rappresenta un’autonoma ratio decidendi, ma è una argomentazione non inerente al thema decidendi e, pertanto, assorbita dall’impugnazione proposta col ricorso in cassazione dell’Agenzia delle entrate.
Il ricorso dell’amministrazione finanziaria rispetta, altresì, i requisiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in quanto l’esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell’unica doglianza, risulta chiara, univoca ed intellegibile ai fini di consentire il controllo di legittimità sul vizio dedotto (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa – art. 24 Cost. -, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo – artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 65819601).
Venendo al merito dell’unico motivo di ricorso, esso è infondato per le ragioni qui di seguito esposte.
La questione posta è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte che, in considerazione dello ius superveniens, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, ha ritenuto che l’Ufficio, nella determinazione in via induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di beni, non può basarsi soltanto sul valore definito dall’imposta di registro dovendo integrare tale valore, eminentemente formale, con ulteriori e significativi elementi presuntivi.
Questa Corte evidenziando la portata retroattiva della disposizione sopravvenuta, in quanto chiaramente formulata come norma d’interpretazione autentica (“3. Gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R…. si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro…”), ha, dunque, affermato che tale norma “esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria” (ex plurimis, cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713-01; Sez. 5, Sentenza n. 12131 del 08/05/2019, Rv. 653854-01).
Va, altresì, considerato che nelle difese dei controricorrenti si fa riferimento ad una “perizia tecnica allegata al ricorso di primo grado ed alle controdeduzioni in appello” (v. controricorso penultimo capoverso, pag. 23), dalla quale emergerebbe la corrispondenza tra il corrispettivo dedotto nell’atto di compravendita dei terreni ed il valore commerciale degli stessi alla data di stipula del contratto, il che avrebbe richiesto, comunque, una verifica del giudice di merito.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di giudizio si pongono a carico dell’amministrazione finanziaria, parte soccombente, e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, oltre Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021