Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24126 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29612-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA DANILA DI DOMENICO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1095/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda della ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale di architetto svolta, in relazione agli anni 2005 e 2006, in concomitanza con altra attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

e’ rimasto intimato l’INPS;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura del ricorso, G.S. denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico della stessa, per gli anni 2005 e 2006, pur ricorrendo le condizioni di esclusione del versamento del contributo cd. soggettivo presso la propria cassa di appartenenza;

il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; seguono, ex plurimis, Cass., sez. VI., n. 14445 del 2019; Cass. n. 14533 del 2021);

né alcun sospetto di illegittimità costituzionale delle norme esaminate ha ragione di porsi ove si consideri che la compatibilità della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 16, che prevede, nell’ambito della stessa Gestione separata, una differente aliquota di calcolo del contributo a seconda che l’assicurato sia o meno iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (così, in motivazione, Cass. n. 32102 del 2019; v. anche Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

il ricorso va, pertanto, respinto;

nulla deve provvedersi in ordine alle spese, poiché l’Inps non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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