Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24202 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13819-2020 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1752/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO FRULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo che il provvedimento in parola sarebbe afflitto da un vizio di motivazione apparente, posto che il decidente, nel pronunciarsi nei riferiti termini non avrebbe considerato alcune rilevanti circostanze di fatto a suffragio delle istanze dispiegate, quali, in particolare, “la malformazione congenita” al piede sinistro che gli inibisce la deambulazione e lo svolgimento di attività ordinarie quali quelle lavorative”.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3. Quantunque l’allegazione operata non abbia ricadute quanto alle misure di protezione maggiore è viceversa indubbia la rilevanza di essa con riguardo alla residuale misura della protezione umanitaria, giacché pur non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato che il decidente abbia inteso dubitare della veridicità circa lo stato memomativo rappresentato dal richiedente, ha tuttavia omesso di delibarne la conducenza riguardo alla predetta misura ancorché, tenuto conto degli effetti inibitori che, secondo la prospettazione difensiva, l’afflizione in parola comporta quanto allo svolgimento di una vita normale, non possa a priori escludersi che essa integri un fattore di vulnerabilità soggettiva in grado, nel quadro della valutazione comparativa postulato dalla misura, di incidere negativamente nel godimento dei diritti umani fondamentali.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassato il decreto impugnato, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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