Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24203 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13820-2020 proposto da:

O.E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2105/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo che il provvedimento in parola sarebbe afflitto da un vizio di motivazione apparente, posto che il decidente, nel pronunciarsi nei riferiti termini non avrebbe considerato alcune rilevanti circostanze di fatto in direzione della fondatezza delle istanze dispiegate, quali, in particolare, “l’esproprio violento dei terreni ereditati dal padre”, “l’alto livello di corruzione tra le forze di polizia” e “la violenza a cui spesso certi individui o gruppi ricorrono per impadronirsi di terreni altrui”.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Osservato, per vero, che le circostanze riferite dal motivo non integrano il concetto di fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va qui ribadito in senso preclusivo alla loro scrutinabilità il convincimento che esula dal vizio motivazionale per come risultante dalla predetta lettura la mera obliterazione di elementi aventi valenza puramente istruttoria, la cui rilevanza decisoria è riservata all’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e non è censurabile in questa sede ove essa non si traduca, come non è dato rilevare qui, in anomalia motivazionale fonte di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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