Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24204 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18556-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 217/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 217/2020 depositato il 7-1-2020 e comunicato il 15-1-20 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di C.A., cittadino del *****, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché faceva parte del cult denominato *****, che era in lotta con quello degli *****, ed era ricercato in quanto aveva ucciso quattro persone. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del *****, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1.Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; “2. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Con il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e diffusamente la normativa di riferimento, si duole del diniego della protezione umanitaria, deduce di essere fuggito dal suo Paese per dare una possibilità di sopravvivenza alla sua famiglia e che è nota situazione del suo Paese. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione sussidiaria, richiama diffusamente la normativa di riferimento, deduce che nel decreto impugnato non vi è riferimento alle fonti informative utilizzate in ordine all’accertamento della sussistenza di una situazione di violenza generalizzata e richiama fonti ufficiali del 2016.

4. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposto.

4.1. Il ricorrente afferma di aver ricevuto comunicazione del decreto impugnato in data 15-1-2020 (pag. n. 1 e n. 17 del ricorso) e il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 26-6-2020, ossia oltre il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

Per completezza espositiva va aggiunto che, nella specie, il termine di impugnazione era già scaduto allorquando sono entrate in vigore le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali).

5. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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