Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2421 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27145/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REDILIA REAL ESTATE s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 167/29/2012, depositata in data 3 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dal consigliere Dott. Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 167/29/2012, depositata in data 3 ottobre 2012, che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria di Caserta, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Redilia Real Estate s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio aveva accertato in via induttiva, ai fini Ires, Irap ed Iva, il maggior imponibile relativo all’anno d’imposta 2005, rettificando i corrispettivi dichiarati per vendite di immobili stipulate dalla contribuente e non riconoscendo la detraibilità dell’imposta relativa ad alcune fatture, ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, e ad altre, considerate non inerenti.

Non si è costituita la contribuente.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l’Ufficio ricorrente non ha dato prova di aver adempiuto l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata – disposto con ordinanza del 20 febbraio 2020, comunicata alla parte ricorrente – nel termine concesso.

1.1. Ferma restando la rilevata inammissibilità processuale, giova peraltro aggiungere che l’amministrazione ricorrente ha depositato nota di produzione documentale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nella quale ha dato atto che, oltre a proporre il ricorso per cassazione, qui sub iudice, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 167/29/2012, depositata in data 3 ottobre 2012, ha investito quest’ultima anche di ricorso per revocazione, che è stato definito dalla medesima Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 4602/18/2014, depositata il 14 maggio 2014, che lo ha accolto, revocando la sentenza qui impugnata.

La copia di tale sentenza di revocazione, allegata alla predetta nota dell’Ufficio ricorrente, non reca attestazione del passaggio in giudicato, meramente dedotto dall’Amministrazione; nè, in difetto della rituale intimazione e costituzione della controparte in questa sede, l’irrevocabilità del provvedimento appare incontroversa.

Tuttavia, il contenuto della nota che accompagna la produzione evidenzia la sopravvenuta carenza d’interesse dell’Amministrazione rispetto al ricorso qui in decisione, che è quindi ulteriormente inammissibile anche per tale ragione.

2. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della contribuente.

3. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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