LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38627-2019 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
G.E., C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3159/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente causa riguarda la successione testamentaria di C.G.P.. Il de cuius ha istituito erede nella quota di 1/3 ciascuno le figlie C.P. e C.L. e la nipote G.E., figlia di C.L.. Nella causa promossa da G.E. nei confronti delle coeredi per la divisione, la convenuta C.P. chiedeva accertarsi la simulazione di un atto di vendita intercorso fra il de cuius e G.E. relativamente a un terreno con annessi fabbricati in ***** (RI); chiedeva che i beni, solo apparentemente alienati ma in effetti donati, fossero conteggiati nella riunione fittizia; che fosse, conseguentemente, accertata la lesione della propria quota di riserva e fosse pronunciata la riduzione della quota lasciata per testamento a G.E..
Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, negava che l’attrice potesse fruire delle agevolazione probatorie concesse al legittimario ai fini della prova della simulazione di atti compiuti dal de cuius. La corte d’appello, dapprima, determinava il valore dell’asse quale risultava oggettivamente in base alla consistenza dei beni relitti. Quindi proseguiva nell’analisi, rilevando che “anche a voler ipotizzare che i beni oggetto della vendita asseritamente simulata fossero, in realtà, oggetto di donazione, poiché il valore di quest’ultimi all’apertura della successione era pari a Euro 69.305,00, non sussiste una violazione della porzione disponibile, pari a un terzo della massa”.
Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto da C.P., con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 537 c.c..
La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Le donazioni sono rilevanti in sede di successione necessaria anche se non siano esse stesse lesive della legittima. L’inclusione di una donazione nella riunione fittizia potrebbe infatti rilevare il carattere lesivo di una donazione posteriore o di una disposizione testamentaria. In altre parole, il legittimario è abilitato a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, potendone derivare, con l’inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario (Cass. n. 12317 del 2019; Cass, n. 1904 del 1968).
Consegue che, nel caso di specie, in presenza di domanda di riduzione estesa alla disposizione testamentaria in favore di G.E., il valore della disponibile, calcolato in via teorica dalla corte d’appello includendo la donazione oggetto della domanda di simulazione, non doveva essere confrontato con il valore della stessa donazione, ma doveva essere considerato rispetto ai beni relitti oggetto delle disposizioni testamentarie: in particolare si doveva raffrontare la quota di riserva dell’attrice, calcolata anche sul valore del bene oggetto della domanda di simulazione, con quanto da questa ricevuto in forza della disposizione testamentaria; quindi, in base all’esito di tale confronto, valutare la strumentalità dell’azione di simulazione rispetto alla tutela della quota di riserva (Cass. n. 12317 del 2019 cit.).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che si atterrà ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021