Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24216 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29664/2020 R.G. proposto da:

G.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Giarrrusso, come da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

e contro

Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto p.t. e Questura di Palermo, in persona del Questore p.t.;

– intimati –

Avverso l’ordinanza n. 425/2020 emessa dal GIUDICE di PACE di PALERMO in data 23/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Laura Tricomi.

RITENUTO

che:

Con decreto del 23 luglio 2020 il Prefetto di Palermo aveva ordinato l’espulsione di G.E., cittadino extracomunitario nato in Nigeria.

Il Giudice di pace di Palermo, adito dallo straniero, ha respinto l’impugnazione perché il provvedimento era atto dovuto e non discrezionale, tipizzato dalla legge; ha, inoltre osservato che quanto addotto dal ricorrente, in merito alla pendenza dinanzi al Tribunale di Venezia di un ricorso avverso il diniego della protezione internazionale espresso dalla Commissione territoriale non risultava decisivo, in quanto lo stesso ricorrente aveva già per il passato presentato domanda di analogo contenuto respinta dal Tribunale di Venezia in data 3/7/2019, senza che venisse proposto gravame; la domanda di protezione reiterata era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale ed il Tribunale, nuovamente adito, non aveva concesso la sospensiva, con l’effetto che il decreto di espulsione in questione risultava adottato legittimamente.

G.E. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Prefetto di Palermo è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e della L. n. 241 del 1190, art. 21 octies, nonché la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto, mancava della sottoscrizione del Prefetto e, comunque, non vi era prova della delega scritta.

Lamenta quindi l’assenza di motivazione dell’ordinanza impugnata e sostiene che il Giudice di pace si era limitato a riprodurre una cronistoria dei fatti.

Deduce poi di avere dimostrato un grado di elevata integrazione in Italia e di avere oramai interrotto qualsiasi tipo di legame con il paese di origine.

Il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità in merito alla tempestiva proposizione della questione relativa alla sottoscrizione del provvedimento di espulsione nella fase di merito.

L’ordinanza impugnata risulta, inoltre, motivata, sia pure in maniera stringata. Invero, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Giudice di Pace non si è limitato ad affermare la natura obbligatoria a carattere vincolato del provvedimento di espulsione, rispetto al quale il giudice ordinario, dinanzi al quale esso sia impugnato, deve controllare unicamente l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, senza alcuna valutazione comparativa, ma ha esaminato le condizioni soggettive ed oggettive specificamente prospettate, con particolare riferimento alla dedotta presentazione della domanda di protezione internazionale e ne ha escluso la rilevanza, in conformità con l’indirizzo di legittimità secondo il quale “La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, lett. b), che la esclude testualmente. Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale.” (Cass. n. 24009 del 30/10/2020).

Infine, le deduzioni relative al percorso di integrazione avviato in Italia risultano prive della dovuta specificità in merito alla tempestiva e circostanziata sottoposizione delle stesse al Giudice di Pace ed alla rilevanza in relazione all’impugnazione proposta.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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