Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24218 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24698-2019 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’avv. EMILIO ROBOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto del 15.7.2019 Tribunale di Genova, respingendo il ricorso del cittadino nigeriano A.E., ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Torino – sezione di Genova e per giungere a tale conclusione ha osservato:

– che, che la dichiarazione del richiedente non appariva credibile per le incongruenze riscontrate e per la assenza di giustificazioni in ordine alla mancanza di produzione documentale;

– che non meritava accoglimento né la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quella di protezione sussidiaria, considerato che nella zona di provenienza (*****) non era in corso nessun conflitto armato;

– che parimenti non meritava accoglimento la domanda di protezione umanitaria, non essendo sufficiente la allegazione della sola condizione di povertà e risultando assai modesto il livello di integrazione in Italia (documentato unicamente da un attestato di partecipazione ad un corso di alfabetizzazione per complessive 36 ore a fronte di un monte ore totale di 100 e da un attestato di partecipazione ad attività di volontariato.

2 Contro tale provvedimento lo straniero ricorre per cassazione con 3 motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., nonché D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 5, 7 e degli artt. 112,113 e 132 c.p.c.. con riferimento ai profili di credibilità delle sue dichiarazioni. Dolendosi del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il ricorrente rimprovera al giudice di merito la mancata cooperazione istruttoria al fine di accertare l’esistenza di conflitti armati nello ***** attraverso l’acquisizione di fonti di informazione al di fuori del materiale probatorio. Rimprovera altresì al Tribunale di non avere preso in alcuna considerazione il periodo trascorso in Libia.

1.2 Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., degli artt. 3 e 9CEDU; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 5, 14 e degli artt. 112,113 e 132 c.p.c.. Sostiene il ricorrente, con riferimento al tema della protezione sussidiaria, che il Tribunale ha omesso di compiere qualunque verifica sulla situazione del Paese di provenienza e sulla possibilità, per il richiedente, di ricevere protezione in caso di rientro.

1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., dell’art. 8CEDU, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3 e art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e degli artt. 112,113 e 132 Cost. Si rimprovera sostanzialmente al Tribunale di avere omesso ogni comparazione tra la situazione personale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, così violando le disposizioni di legge che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2 Le prime due censure, che ben si prestano ad esame unitario per la stretta connessione, sono fondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).

E’ stato altresì affermato da questa Corte che in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 Rv. 660386; v. anche Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019 Rv. 654168; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019 Rv. 654168; Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 Rv. 658561).

Nel caso in esame il Tribunale si è limitato (v. decreto impugnato pag. 3) ad una lapidaria esclusione dell’esistenza di conflitti armati nell’area di provenienza del richiedente (*****) senza nessuna indicazione delle fonti da cui ha tratto il proprio convincimento. La violazione di legge è palese e pertanto si rende necessario cassare il provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di Genova, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti.

All’esito di tale ulteriore accertamento il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Resta logicamente assorbito l’esame del terzo motivo.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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