LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21801-2019 proposto da:
I.K., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini n. 12, presso lo studio dell’avv.to ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 858/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 10 aprile 2019, respingeva il ricorso proposto da I.K. cittadino della *****, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Secondo la Corte d’Appello non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto mancavano le condizioni previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in particolare la regione posta al sud della ***** non si trovava in una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato come risultante dal sito ***** del ministero degli esteri. Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari le circostanze dedotte dall’appellante ovvero il fatto che la moglie, connazionale, avesse avuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari per risiedere in Italia con i tre figli di cui l’ultima nata nel nostro paese non integra una condizione tale da legittimare la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie da ritenersi connesse a condizione di particolare vulnerabilità in caso di rientro in patria.
3. I.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
La censura attiene alla valutazione di insussistenza della situazione di violenza indiscriminata sulla base del solo sito ***** del ministero degli affari esteri senza citare fonti qualificate in ottemperanza all’obbligo di cooperazione officiosa. Dalle fonti internazionali che il ricorrente cita nel ricorso risulterebbe una situazione differente rispetto a quella riportata dalla corte d’appello.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 5, comma 5 T.U. immigrazione.
La censura attiene al rigetto della protezione umanitaria nonostante il ricorrente abbia moglie e tre figlie in Italia l’ultima delle quali E. nata il ***** ospite di un progetto territoriale in Italia. La moglie ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutela del prevalente interesse dei figli minori ed essendo anche stato di avanzato di gravidanza.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.
Deve premettersi che la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento” (Sez. 1, Ord. n. 14283 del 2019).
Inoltre costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale: “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Sez. 1, Ord. n. 13897 del 2019).
Il giudice deve adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo mediante fonti di conoscenza sul paese d’origine del richiedente figuranti tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo allo scopo di elaborare le informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Firenze nel compiere il suddetto accertamento ha esaminato la situazione della ***** alla luce di una sola fonte costituita dal sito Internet “*****”. Il suddetto sito internet non rientra tra le fonti che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione in quanto lo scopo e la funzione del sito non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati. Pertanto, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati (Sez. 3, Ord. n. 8819 del 2020).
4. Si impone dunque in accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che dovrà esaminare la situazione della ***** alla luce di fonti qualificate e aggiornate D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3.
5. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti.
6. Il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021