LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26185-2019 proposto da:
O.I., rappresentata e difesa dall’avv.to LOREDANA LISO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Firenze con decreto pubblicato il 29 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.I., cittadino della *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché aveva perso i genitori in un incidente stradale e viveva con la zia che lo maltrattava e lo costringeva a lavorare nei campi.
Il Tribunale reputava credibile la narrazione effettuata dal richiedente, fondata sulla volontà di trovare condizioni di vita migliori. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), per l’insussistenza dei presupposti ivi previsti.
La ***** non era soggetta una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato (il Tribunale cita il sito *****).
Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione sulla vulnerabilità presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non era stata allegato alcun elemento di integrazione né alcun legame sociale o amicale o familiare.
3. O.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
La censura attiene alla erronea valutazione dei fatti narrati che prefigurava invece la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione essendo stata il richiedente oggetto di una persecuzione da parte di una zia.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 714 e 17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
La censura attiene sia alla valutazione di non credibilità sia alla conseguente omessa considerazione dei rischi cui sarebbe soggetto richiedente in caso di rientro in patria. Inoltre, si censura l’omessa attivazione dei poteri officiosi in relazione al paese di origine del richiedente. Infine, anche il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe erroneo, in quanto fondato solo sui motivi di rigetto delle altre forme di protezione.
3. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del primo.
Deve premettersi che la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sul racconto del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento” (Sez. 1, Ord. n. 14283 del 2019).
Inoltre costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale: “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Sez. 1, Ord. n. 13897 del 2019).
Il giudice deve adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo mediante fonti di conoscenza sul paese d’origine del richiedente figuranti tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo allo scopo di elaborare le informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria.
Nel caso di specie il Tribunale di Firenze nel compiere il suddetto accertamento ha esaminato la situazione della ***** alla luce di una sola fonte costituita dal sito Internet “*****”. Il suddetto sito internet non rientra tra le fonti che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione in quanto lo scopo e la funzione del sito non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati. Pertanto, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati (Sez. 3, Ord. n. 8819 del 2020).
4. Si impone dunque in accoglimento del secondo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione che dovrà esaminare la situazione della ***** alla luce di fonti qualificate e aggiornate D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3.
5. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.
6. Il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021