LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30094-2019 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, n. 3, presso l’avv. GIUSEPPINA MARCIANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1.- G.O. è una donna nigeriana, venuta in Italia con il marito, lasciando due figli in Nigeria e partorendone una terza in Italia; ha detto di essere sfuggita ad una minaccia di tipo religioso, non meglio precisata in ricorso. 2.-Impugna una decisione del Tribunale di Milano che ha escluso la protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendovi in Nigeria alcun conflitto armato generalizzato; ed ha escluso altresì la protezione umanitaria, non ravvisando elementi ostativi al rimpatrio, in ragione sia della non rilevante integrazione della donna in Italia, sia del fatto che parte del suo nucleo familiare (due figli) è rimasto in Nigeria.
3.-Il ricorso è basato su due motivi (sebbene nella sintesi iniziale se ne indichino tre). Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – Il primo motivo denuncia motivazione apparente o comunque insufficiente.
Secondo la ricorrente, la valutazione della situazione del paese di origine non è stata adeguata, in quanto basata su Coi non aggiornate, perché riferite prevalentemente al 2017;
per contro avrebbe dovuto tenersi in considerazione il sito viaggiare sicuri, più aggiornato.
In sostanza si tratta di un vizio di violazione di legge, più che di difetto di motivazione, che però è comunque infondato.
Il Tribunale (pp. 7-8) esclude una situazione di conflitto armato generalizzato sulla base di molteplici fonti (Amnesty, Easo Unhcr, ecc.) resi tra il 2017 ed il 2018.
La ricorrente ne contesta l’attualità, ma non dimostra che dopo il 2018, o meglio, dopo i reports utilizzati dal Tribunale ve ne siano di altri più aggiornati e comunque più favorevoli: non è sufficiente infatti una mera contestazione della attendibilità delle fonti, occorrendo dimostrare, perlomeno allegare, che vi sono fonti più attendibili ed aggiornate e di segno contrario, o che comunque smentiscono quelle utilizzate dal giudice di merito.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in tema di protezione umanitaria e contesta al Tribunale di non avere effettuato il giudizio di comparazione, necessario per decidere della vulnerabilità del richiedente.
La censura è consiste in ciò: che la corte avrebbe dovuto comparare la situazione raggiunta in Italia con quella in cui si avrebbe a trovare la ricorrente in caso di rimpatrio (p. 14 ricorso).
In tali termini il motivo è fondato.
Il tribunale (pp. 11-13) si è limitato a ritenere che, pur essendovi in Italia un gruppo familiare formato (con il marito e la figlia) ve ne è uno anche in Nigeria, dove la donna ha lasciato gli altri due figli, ed ha concluso nel senso che il rimpatrio non comporta perdita del nucleo familiare e dunque della situazione personale creatasi, che, anzi, il rimpatrio consentirebbe la ricostituzione dell’intero nucleo.
Il giudizio di comparazione consiste nella valutazione della perdita di quanto acquisito in Italia, in caso di rimpatrio, essendo il livello di godimento dei diritti acquisito un elemento della vita privata, di cui la CEDU indica necessità di tutela (art. 8): il giudizio dunque deve tener conto di situazioni che, nel paese di origine, consentirebbero al ricorrente di non perdere il livello di vita- quanto ovviamente ai diritti fondamentali- raggiunto in Italia. Ciò detto, la presenza di due figli in Nigeria non garantisce alla ricorrente che, in caso di rimpatrio, godrà del livello di diritti acquisito in Italia: si tratta di una circostanza irrilevante a questo fine, ed anche, per certi versi non indicativa di uno stabile legame familiare o sociale.
6. – Il ricorso va dunque accolto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021