LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30704-2019 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato in Bologna, via Val d’Aposa, 13 presso gli avv.ti MIRKO BILLONE e VALENTINA MATTI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA;
– intimato –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. – A.I. è cittadino marocchino. Ha raccontato di essere espatriato per ragioni economiche; di vivere in Italia da oltre 10 anni, facendo lavoretti, per lo più di carattere domestico.
2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che ha negato protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, escludendo persecuzioni politiche, ed escludendo altresì pericoli di torture o trattamenti disumani in caso di rimpatrio ed inoltre ritenendo che il livello di integrazione raggiunto in Italia non è tale da poter essere perso in caso di rimpatrio, avendo il ricorrente tutte le sue relazioni ancora lì, e non essendo significativa la malattia addotta.
3. – Ricorre A. con due motivi. V’e’ costituzione tardiva del Ministero che non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – Entrambi i motivi vertono sulla protezione umanitaria. 5.-Il primo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione. In realtà, rubrica a parte, il motivo è esposto come violazione di legge, ed in particolare sia della L. n. 286 del 1998, art. 5, che della legge regionale Emilia Romagna n. 14 del 2014.
La censura verte sulla interpretazione del concetto di vulnerabilità, ossia: posto che ai fini della protezione umanitaria occorre esprimere un giudizio di vulnerabilità, esso non può non tener conto di come tale concetto è definito in altre norme del sistema, ed in particolare nella citata legge regionale che considera vulnerabile anche chi versa in condizioni economie disagiate.
Il motivo è infondato.
Invero, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di vulnerabilità dalla l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al solo fine di individuare i presupposti per l’erogazione di prestazioni assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno (Cass. 24904/ 2020).
Ne’ può ipotizzarsi una interpretazione sistematica, o meglio una interpretazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, “contaminata” da quella della suddetta legge regionale, avendo quest’ultima, come si è visto una ratio del tutto diversa, e comunque disciplinando quest’ultima un sistema di interessi affatto diverso: quello delle prestazioni sanitarie assistite.
6.- Il secondo motivo denuncia anche esso omessa e contraddittoria motivazione sempre quanto alla protezione umanitaria.
Secondo il ricorrente la corte non ha valutato con adeguatezza le condizioni del paese di origine, e soprattutto quelle relative alla situazione socio economica, nonché quella sanitaria; avrebbe usato COI irrilevanti (sito viaggiare sicuri) inidonee a fornire una conoscenza adeguata del Marocco.
Il motivo è fondato.
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021