Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24235 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30845-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Formia, via Lavagna, 101, presso l’avv. AMELIA APREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

l.- C.M. è senegalese. Ha raccontato di aver lavorato come conducente di taxi nel suo paese, di essere espatriato in precedenza, in Francia ed in Spagna, da dove però è stato rimpatriato in Senegal; di essere nuovamente andato via da lì, per evitare un ingiusto processo, dopo che un suo conoscente, appropriatosi del taxi, contro la sua volontà, non sapendo guidarlo, ha investito ed ucciso una persona; fatto addebitato al ricorrente per l’incauto affidamento della vettura.

2 – Impugna una decisione del Tribunale di Napoli che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale da rifugiato e quella sussidiaria, ritenendo la vicenda come meramente privata, ossia come dovuta ad un reato comune, da cui la legge non garantisce protezione.

3.- C. ricorre con due motivi. V’e’ costituzione tardiva del Ministero, che non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Primo e secondo motivo possono valutarsi insieme, in quanto attengono alla medesima questione. Con il primo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante; con il secondo violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Il secondo, per ragioni di logica, precede il primo.

La corte ha sostanzialmente creduto al racconto del ricorrente: ritiene che i fatti “anche ove si ritenessero credibili” (p.2)- espressione non sufficiente a fondare un giudizio di inverosimiglianza, in quanto tra l’altro non motivata – non sarebbero indicativi di una persecuzione rilevante ai sensi della L. n. 251 del 2007, e non sarebbero neanche rilevanti ai fini della protezione sussidiaria, sempre in quanto fatti che dimostrano la eventuale commissione di un reato comune, per il quale non è garantita la protezione.

Il ricorrente si duole intanto della confusione tra riconoscimento dello stato di rifugiato e protezione sussidiaria, ed evidenzia come ai fini di quest’ultima può rilevare anche una vicenda non rilevante per la prima: conta il pericolo di trattamenti disumani in carcere (primo motivo), e si duole del fatto che, pur avendo egli prospettato questa eventualità, ossia che il rimpatrio lo esponga a trattamenti disumani in carcere, la circostanza non sia stata affatto valutata dalla corte.

I motivi sono fondati.

La corte valuta la vicenda del ricorrente, ed in particolare il reato di cui ha affermato di essere accusato, con un unico criterio sia per decidere del riconoscimento dello stato di rifugiato sia per decidere la concessione della protezione sussidiaria, ed esclude quest’ultima in base alle ragioni che negano quell’altra.

Il ragionamento è viziato.

Se è vero che la commissione di un reato comune impedisce il riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale occorre che vi sia una persecuzione proveniente da poteri pubblici, non altrettanto può dirsi per la protezione sussidiaria che invece presuppone, quale che sia il reato commesso, e dunque anche un reato comune per il quale non v’e’ protezione come rifugiato, che vi sia però il rischio di trattamenti disumani in carcere o pericoli derivanti dalle condizioni sanitarie ed igieniche delle carceri senegalesi. La protezione sussidiaria significa divieto di rimpatrio quando si corrono quei rischi, a prescindere dal tipo di reato commesso.

Il Tribunale ha dunque utilizzato, ai fini della protezione sussidiaria, un criterio di giudizio previsto per la protezione principale, ossia quella che consiste nel riconoscimento dello stato di rifugiato.

5. – Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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