Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24261 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10135/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.E., (CF *****), rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. Luca Berbeglia, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Ugo De Carolis n. 34/B sc.

A presso lo studio dell’avv. Maurizio Cecconi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1999/25/14 depositata in data 13 ottobre 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza 1999/25/14, depositata il 13 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione con la quale la Commissione tributaria provinciale di Arezzo aveva in parte accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per l’anno 2004, avente ad oggetto imposte e sanzioni per la realizzazione di una plusvalenza generata dalla cessione di terreni edificabili, pervenuti al contribuente a titolo gratuito.

Osservava la CTR, per quanto ancora rileva, che riguardo alla valutazione della plusvalenza, poteva essere confermata la valutazione attribuita dai giudici di prime cure pari ad Euro 468.000, nella considerazione che il terreno, ceduto in data 27.12.2004, aveva le stesse caratteristiche già nel 2001, in quanto l’indice di fabbricabilità, ubicazione e destinazione non avevano subito alcuna variazione.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste il contribuente mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 9 e 68 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR errato nel determinare il valore iniziale dell’immobile. L’art. 68 Tuir infatti, prevede, in relazione ai terreni nella cui categoria ricade quello in oggetto, acquisiti gratuitamente, che il costo debba essere determinato tenendo conto del valore normale del terreno. La CTR avrebbe, invece, condiviso la motivazione della CTP, senza accertare in concreto il valore effettivo dell’immobile, ritenendo al contrario attendibile il mero dato statistico, di carattere generale, relativo all’andamento del costo della vita. La CTP aveva, infatti, reputato equo determinare il valore dell’immobile sulla base “degli indici di svalutazione accertati dall’Istat” e l’adozione di tale metodo era stata già censurata dall’Ufficio, in sede di appello, sottolineando che il valore così determinato si scontrava con i dati reali, rilevati secondo metodologie statistiche e scientifiche dell’Agenzia del territorio, tenendo conto del concreto andamento del mercato immobiliare.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Per quanto l’art. 68 Tuir imponga, nella formulazione applicabile ratione temporis, di tener conto, nella determinazione del costo di acquisto di un terreno pervenuto a titolo gratuito, del criterio del valore normale dell’immobile, con ciò facendo evidentemente riferimento alla necessità di accertare, sulla base dell’andamento del mercato immobiliare, l’effettivo valore venale del bene alla data di inizio della lottizzazione, la CTR ha, in effetti, compiuto un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, riguardante proprio la determinazione di tale valore di mercato.

1.4. La valorizzazione di alcuni elementi concreti (quali l’indice di fabbricabilità e l’ubicazione e destinazione del bene, rimasti invariati nel corso del tempo), ha, infatti, indotto la CTR a ritenere che il valore del terreno non fosse mutato nel corso del tempo, salva l’applicazione degli indici di svalutazione Istat ritenuta necessaria al solo scopo di sterilizzare il diverso potere di acquisto della moneta nei due momenti rilevanti (ossia il momento iniziale, quello della lottizzazione, e l’epoca della cessione).

1.5. In tal modo, l’accertamento del valore di mercato del bene, compiuto dai giudici di merito, non è affatto scaturito, come lamentato dall’Ufficio, dall’applicazione di un criterio illegittimo, ma discende piuttosto da un puntuale accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, fondato sulla considerazione di precisi elementi che hanno indotto la CTR a ritenere che il valore del bene, quello attuale, fosse sostanzialmente coincidente (salva, come precisato, l’applicazione degli indici Istat) con il valore di mercato iniziale, determinato all’epoca della lottizzazione.

2. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

3. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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