Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24267 del 09/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26528/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

Rodi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro n. 35, presso lo studio dell’avv. Claudio Mazzoni che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Gianfranco Rondello;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/7/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 13 aprile 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – sulla base di quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 655/7/15, depositata il 13 aprile 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha parzialmente accolto l’appello proposto da Rodi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento col quale l’Agenzia aveva rettificato la dichiarazione Iva della contribuente relativamente al periodo di imposta 2006;

– Rodi S.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell’accesso aa definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto;

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (comma 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 6, comma 13, ult. prop.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472