LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7623/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. Giuseppe Cacciato, elettivamente domiciliata a Roma in via Marocco n. 18, presso lo studio Trivoli
& Associati, nella persona dell’Avv. Marco Pasquali;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7192/06/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sede di Milano, depositata in data 20/12/2016, notificata in data 30/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante collegamento da remoto;
La società “Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione” è proprietaria dell’impianto industriale (impianto di coincenerimento) sito nel Comune di *****, identificato nella sezione urbana *****, foglio *****, p.lla ***** e nel foglio *****, p.lla ***** in *****.
Con pratica Docfa del 26 settembre 2013 n. prot. PV0124408 venne presentata dichiarazione di variazione con la quale fu proposto il classamento in categoria D/1 (stabilimento per la produzione di energia elettrica) e la rendita catastale di Euro 17.528,76.
In particolare, con la procedura Docfa in questione la proprietà escluse dai corpi facenti parte dell’immobile gli impianti fissi sullo stesso insistente (carro ponte, impianti speciali e sottostazioni).
Lo stesso immobile era stato già oggetto di un precedente accatastamento in categoria ***** con rendita di Euro 246.430, in atti dal 25 ottobre 2011.
L’Ufficio provinciale di Pavia, in data 22 settembre 2014, in base a quanto disposto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, ritenendo non congruo tale classamento, provvide a rettificare la rendita catastale in Euro 119.247,94, in atti dal 25 settembre 2014, notificando alla società odierna controricorrente l’avviso di accertamento prot. n. *****.
In particolare, l’Ufficio con il suddetto avviso di accertamento catastale contestò l’omissione nel calcolo della rendita catastale proposta di alcune tipologie di impianti fissi esistenti nel ciclo produttivo dell’impianto in questione, nonché l’errata applicazione, nel calcolo della rendita proposta, degli indirizzi di metodo e di merito indicati nella Circolare 30 novembre 2012, n. 6, dell’Agenzia del Territorio.
Di conseguenza, il valore dell’immobile venne stimato in Euro 5.962.397, con l’attribuzione della rendita catastale pari ad Euro 119.247,94, calcolata secondo il metodo di stima diretta degli immobili in categoria ***** in base al costo di costruzione, in applicazione della citata Circolare n. 6 del 2012, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244.
Il ricorso dinanzi alla CTP proposto dalla società contribuente venne rigettato.
Su appello della contribuente, la CTR della Lombardia riformò la sentenza di primo grado, sulla base della divisata inadeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e della ritenuta congruità della rendita proposta nella Docfa di parte.
Avverso la sentenza di appello della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
La società contribuente resiste con controricorso.
1.Con il primo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con specifico riferimento al vizio di motivazione dell’atto impugnato”, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso l’evoluzione, in senso più garantista per il contribuente, della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di corredo motivazionale degli avvisi di accertamento emessi in seguito a Docfa, ha sostenuto che l’avviso di accertamento nella specie impugnato in prime cure fosse adeguatamente motivato, in quanto l’Ufficio non aveva introdotto alcun elemento di valutazione ulteriore bisognoso di specifica approfondita motivazione, oltre quella già contenuta nella “scheda relazione categorie speciali” dell’immobile oggetto di Docfa e, successivamente, dell’avviso di accertamento.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso pecca di mancanza di autosufficienza: l’avviso di accertamento della cui motivazione si discute non è stato “specificamente indicato” in ricorso, secondo il dettame dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, né risulta che l’Agenzia delle Entrate lo abbia depositato insieme con il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Esso, inoltre, non è stato trascritto all’interno del ricorso, né ne è indicata la allocazione all’interno del fascicolo di merito (Cass., sez. 5, n. 29093 del 2018).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’art. 360 c.p.c., ex comma 1, n. 3, con riferimento alla normativa catastale, in particolare il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito con modificazioni in L. n. 1249 del 1939, successivamente modificato con il D.Lgs. n. 514 del 1948; Istruzione III del 28/6/1942 (Criteri per la formazione del NCEU); D.P.R. n. 1142 del 1949 (Regolamento per la formazione del NCEU); D.L. n. 70 del 1988, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 154 del 1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento) e con riferimento alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244”, l’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si duole della violazione, da parte della sentenza d’appello, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, in quanto, contrariamente rispetto a quanto divisato dai giudici di merito, l’avviso di accertamento sarebbe stato rispettoso della detta disposizione.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., ex comma 1, n. 5, in riferimento alla prova dello stato di fatto dell’opificio da parte della società ricorrente”, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice di appello, nel determinare il valore del cespite, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, abbia applicato un coefficiente riduttivo tale da annullare del tutto le capacità produttive, e dunque reddituali, dell’immobile oggetto di accertamento.
4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati e decisi congiuntamente in virtù della loro stretta connessione.
4.1. Essi sono inammissibili.
4.2. Sebbene abbia proposto formalmente una censura di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatto decisivo e controverso, l’Agenzia delle Entrate tenta di ottenere da questa Corte un sindacato nel merito del giudizio di valore espresso dalla Commissione tributaria di appello, precluso al giudice di legittimità.
5. In definitiva, il ricorso è inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro cinquemila per onorario, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021