LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14951-2020 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CONSOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. CRONOL. 1868/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da C.S., cittadino del Senegal, ricorso avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 6 marzo 2020, il quale ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che con un unico motivo è stata dedotta l’omessa valutazione di un fatto decisivo a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che il giudice di merito avrebbe del tutto omesso l’esame della condizione di pericolosità e di violenza nel territorio del ***** in Senegal, luogo di provenienza del ricorrente;
che, in particolare, si evidenzia come in tale territorio, pur essendo venute meno le rivendicazioni indipendentiste dei movimenti guerriglieri, è proliferato ili banditismo, il narcotraffico, il malaffare ed ogni forma di violenza;
2. che il motivo è inammissibile;
che, in particolare, il richiedente, con l’apparente deduzione del vizio di omessa valutazione di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non fa che svolgere mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare, in ordine alla situazione generale del ***** in Senegal una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di primo grado;
che le critiche del richiedente si appalesano, altresì, generiche al cospetto del preciso rilievo del Tribunale di Palermo secondo cui nel 2014 il leader dei separatisti in ***** ha dichiarato “un cessate il fuoco” unilaterale, a seguito del quale la situazione si è progressivamente normalizzata, tanto è vero che il conflitto tra le forze governative ed il Movimento delle Forze Democratiche del ***** è stato ritenuto superato, all’inizio del 2018, secondo fonti della Commissione Nazionale del diritto d’asilo, oltre al recente inserimento del Senegal tra i c.d. Paesi sicuri ad opera del D.M. 4 ottobre 2019, in conformità con i deliberati degli organismi dell’Unione Europa;
– 3. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021