LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8643/2019 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, alla via Arringa, n. 60, presso lo studio dell’avv. Giovanbattista Scordamaglia, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1556/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDA MACRI’.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 25 luglio 2018 n. 1556 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello presentato da G.D., cittadino senegalese richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
Il richiedente aveva riferito di essere espatriato dopo essere riuscito a sfuggire ai ribelli del Casamance, che lo avevano rapito.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la corte d’appello ha ritenuto il racconto generico e confuso, e perciò non credibile, evidenziando che il richiedente: aveva parlato di numerosi attacchi dei ribelli, ma non aveva offerto alcun dettaglio; aveva affermato di essersi recato da solo nella foresta nelle riferite condizioni di pericolo; aveva temporalmente collocato il rapimento in epoca successiva alla cessazione delle ostilità da parte dei ribelli della Casamance; non aveva chiarito perché, una volta riuscito a fuggire, non si fosse rivolto alle autorità del suo Paese per ottenere protezione. Ha pertanto escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto d’asilo o della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), mentre, quanto al presupposto di cui alla lett. c) del medesimo articolo, ha accertato che la regione del Casamance non versa in una situazione di violenza indiscriminata causata da un conflitto armato generalizzato.
La sentenza è stata impugnata da G.D. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento della sua credibilità sarebbe meramente apparente, in quanto la corte d’appello si sarebbe limitata ad aderire, sul punto, alle valutazioni della Commissione territoriale e del tribunale.
Col secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, comma 1, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10 e 27, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia escluso la pericolosità della regione del Casamance sulla scorta di COI non aggiornate, risalenti al 2015/2016.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La corte di appello, dopo aver riportato le dichiarazioni di G., ha concisamente, ma sufficientemente argomentato in ordine alla loro inattendibilità. Va escluso poi che l’apparenza della motivazione possa desumersi dalla sua coincidenza con quella assunta dalla C.T. e dal tribunale (peraltro dedotta in via meramente assertiva dal ricorrente, che non ha allegato al ricorso né il provvedimento amministrativo né quello di primo grado), non essendo certo vietato al giudice d’appello di condividere valutazioni in fatto già espresse, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla situazione della regione della Casamance, la corte di appello ha richiamato il rapporto di Amnesty International degli anni 2015/2016, secondo cui la conflittualità nella zona era indicata come di minore intensità ed ha ulteriormente rilevato che, sebbene nella regione meridionale si fossero registrati, negli anni immediatamente successivi, scontri tra le forze di sicurezza e gli indipendentisti con vittime civili e militari, il livello di scontro non era tale da integrare una situazione di conflitto armato o internazionale. Valutato l’intero contesto, la corte del merito ha aggiunto che il ricorrente non aveva riferito alla Commissione territoriale di rischi alla propria incolumità in caso di rimpatrio.
Deve escludersi, pertanto, che il giudice sia venuto meno al suo dovere di cooperazione istruttoria officiosa. Ne consegue che il ricorrente non poteva limitarsi a lamentare genericamente che l’accertamento compiuto in ordine alla situazione in cui versa la regione del Casamance si è fondato su fonti inattuali, ma avrebbe dovuto riportare specificamente il contenuto di eventuali COI più aggiornate atte a smentirlo (cfr. Cass. n. 4037/020).
Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661 del 2019, la cui articolata motivazione si richiama).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021