Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24318 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5064/19 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato a Matera, v. Giacomo Matteotti n. 9, difeso dall’avvocato Nicola Viscanti, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 4.7.2018 n. 1237;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. B.I. ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello di Ancona con cui, confermandogli la decisione di primo grado, sono state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale omissione della esposizione dei fatti salienti del giudizio.

Il ricorrente, in particolare, né nella parte del ricorso dedicata alla esposizione del fatto, né nella illustrazione dei motivi, indica mai quali fatti e quale vicenda dedusse a fondamento della sua domanda; tanto meno indica in modo chiaro quali domande abbia mai formulato nei gradi di merito.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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