Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24320 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5607/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Vittorio Veneto (Tv), via Guido Casoni n. 54, presso lo studio dell’avv. Luca BERLETTI, del foro di Treviso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Verona – Sezione di Treviso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 245/2019, depositato il 14 gennaio 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso presentato da A.M. con il quale questi aveva impugnato il provvedimento del 13 dicembre 2017, a lui notificato il successivo 10 gennaio 2018, avente ad oggetto il mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Vicenza, del suo diritto allo status di rifugiato ovvero, in subordine, del diritto alle forme complementari di protezione internazionale.

2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi di impugnazione.

3. Con atto del 11 febbraio 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, esclusivamente per resistere all’accoglimento del ricorso all’udienza di discussione del medesimo.

4. Il ricorso è stato fissato per l’odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denunzia, sotto la specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: a) con il primo motivo di ricorso la nullità del decreto impugnato essendo stata sostanzialmente omessa la motivazione in relazione ella genericità del racconto del richiedente in merito alle minacce che lo stesso riferisce di avere subito nel paese di origine; b) con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per avere il Tribunale di Venezia, e già prima gli organi amministrativi, utilizzato criteri illogici e contraddittori ai fini della valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del richiedente; c) con il terzo motivo è stata lamentata la nullità della sentenza impugnata per avere omesso il giudicante di applicare i criteri di giudizio relativi all’onere probatorio attenuato gravante sui richiedente, omettendo di fare uso dei propri poteri di iniziativa istruttoria in ordine alla situazione esistente nel paese di origine del ricorrente e per non avere valutato i documenti depositati dalla difesa di quello; d) infine con il quarto ed il quinto motivo di censura è stato lamentato il mancalo riconoscimento della protezione umanitaria sussidiaria sulla base di valutazioni del Paese di provenienza del ricorrente fondate su argomenti aprioristici dal contenuto dimostrativo solo apparente e comunque senza considerare la situazione di grave rischio in cui si troverebbe il richiedente ove rientrasse in tale Paese.

2. Il Collegio rileva preliminarmente che, con atto datato, con evidente errore materiale nella indicazione dell’anno, “03.12.2022”, comunicato in data 9 dicembre 2020, il difensore dell’ A. ha presentato, munito di procura speciale all’uopo rilasciata il precedente 2 novembre 2020, esplicita dichiarazione di rinunzia al ricorso.

3. In ragione di tale atto, della quale è stata riscontrata la regolarità, il processo originato dal ricorso presentato da A.M. deve essere dichiarato estinto, vista la generale previsione di cui all’art. 306 c.p.c.

4. Nulla per le spese, stante la sostanziale mancanza di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente processo per rinunzia al ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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