LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9317/2019 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in Padova, via Ugo Foscolo, n. 13, presso lo studio dell’avv.ssa Elisabetta COSTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.
RILEVATO
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 28/2019 depositato in data 3 gennaio 2019, ha rigettato il ricorso proposto da B.D., cittadino ***** proveniente dall'*****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
1.1. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), il giudice del merito ha ritenuto che il racconto del richiedente (che aveva dichiarato di essere espatriato in quanto minacciato di morte dagli appartenenti ad una setta di cui aveva rifiutato di far parte e che già avevano ucciso il padre) fosse totalmente generico sia in ordine ai motivi per i quali era stato chiamato ad affiliarsi, sia in ordine alle ragioni per le quali non aveva voluto entrare a far parte della setta (di cui aveva riferito il nome, tuttavia non riscontrabile nelle fonti internazionali, solo in sede di audizione giudiziale) e fosse anche privo di credibilità estrinseca, alla luce delle informazioni sulle sette ***** ricavabili dalle COI.
Con riguardo al tema della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c) cit., il tribunale ha accertato che l'***** non sta vivendo una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno.
Quanto, infine, alla protezione umanitaria, il giudice ha affermato che il ricorrente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità, diversi da quelli ritenuti non credibili, né aveva dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione in Italia.
1.2. Avverso questo provvedimento B.D. ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione.
1.3. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione del ricorso.
1.4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis1 c.p.c.
CONSIDERATO
2. Con l’unico motivo di ricorso B. deduce la “mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria” in quanto il tribunale non sarebbe “sceso nel dettaglio della sua storia personale” e non avrebbe assolto al proprio onere di cooperazione istruttoria, nonostante l’accuratezza del suo racconto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre ad essere illustrato in termini del tutto generali ed astratti, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non si confronta in alcun modo con la motivazione sulla base della quale il tribunale ha rigettato le domande.
Poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese, non v’e’ luogo a provvedere in merito alle spese del giudizio.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021