Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24331 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16165/2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Padova, via Ugo Foscolo, n. 13, presso lo studio dell’avv.ssa Elisabetta COSTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 29/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 da Dott. GENTILI ANDREA.

RILEVATO

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto n. 2683/2019 depositato in data 29 marzo 2019, ha rigettato il ricorso proposto da F.M., cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

1.2. Per ciò che in questa sede ancora rileva, il tribunale ha respinto la domanda di protezione umanitaria rilevando che il richiedente, pur avendo dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per motivi di salute (in particolare, per aver contratto la malaria), non aveva prodotto alcun documento sanitario dal quale potesse desumersi che era affetto da qualche malattia, né aveva allegato di aver iniziato un percorso di integrazione in Italia.

1.3. F.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione.

1.4 Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione del ricorso.

1.5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis1 c.p.c.

CONSIDERATO

2. Con l’unico motivo di ricorso F.M. denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale rigettato la domanda di protezione umanitaria, presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, nonostante le condizioni di salute in cui egli versava, e tuttora versa, che lo hanno costretto ad abbandonare il ***** per l’impossibilità di essere lì adeguatamente curato.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non investe la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda: il tribunale, infatti, non l’ha respinta in ragione dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, né ha escluso che le condizioni di salute di un migrante possano astrattamente giustificare il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ma ha rilevato in fatto, con accertamento non censurato, che non v’era alcuna prova del dedotto stato di malattia del richiedente, non avendo questi prodotto documentazione medica atta a confermare la “diagnosi” di malaria meramente dichiarata in sede di audizione.

3. Poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese non v’e’ luogo a provvedere in merito alle spese del giudizio.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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