LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13644/2019 proposto da:
E.S., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Praticò;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (CF *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4849/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. Il cittadino ***** E.S., nato a ***** il *****, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 12/11/2018 che ha respinto il suo appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale o umanitaria, ritenendo non credibile che egli fosse fuggito dalla ***** temendo di essere arrestato ingiustamente per l’omicidio del leader politico dell’ala giovanile del suo partito (*****), avvenuto durante le elezioni presidenziali del 2015 per mani di esponenti del partito opposto (*****);
2. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,5,6,14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; artt. 2,10 Cost., art. 111 Cost. comma 6; artt. 2, 3, 6, 8, 13 Cedu; art. 46 dir. 2013/32; art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 156 c.p.c.; omessa o apparente motivazione; il tutto per non avere la Corte d’appello “applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla credibilità del richiedente asilo e per avere omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta alla legge”, omettendo di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della *****” né valutato la documentazione all’uopo prodotta, nonché per omessa motivazione/motivazione apparente”;
2.2. il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; artt. 2,10 Cost.; art. 8 Cedu, “per avere motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria”;
3. i motivi non meritano accoglimento;
4. con riguardo al primo, premesso che il richiedente è stato sottoposto ad audizione (anche) in sede giudiziale, sia dal tribunale che dalla corte d’appello – la quale ha sentito anche sua moglie, come testimone – va sicuramente escluso il vizio di inesistenza, o apparenza, della motivazione che sorregge la statuizione di non credibilità della vicenda narrata a fondamento delle domande, che è invece specifica e dettagliata (la corte territoriale ha evidenziato la contraddizione in cui è incorso il richiedente nell’individuare la data dell’accaduto e la genericità del suo racconto ed ha inoltre sottolineato come, a distanza di tanti anni, non vi fosse alcun documento attestante che egli fosse ricercato per l’omicidio, reputando perciò del tutto infondato il suo timore di poter essere arrestato in caso di rimpatrio), sicché le censure si risolvono nella confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plurimis Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), qual è la valutazione di inattendibilità espressa alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018);
4.1. la motivazione risulta congrua anche con riguardo al rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), avendo la corte d’appello tratto l’accertamento dell’insussistenza, nell'*****, di una situazione di violenza indiscriminata, causata da un confitto armato, da COI qualificate e aggiornate;
5. il secondo motivo è inammissibile sia perché generico, a fronte di una puntuale motivazione sul diniego della protezione umanitaria (mancato inserimento di E. nel contesto sociale e lavorativo italiano; abbandono della moglie e del figlio – neppure riconosciuto – coi quali non convive ed al cui sostentamento non provvede in alcun modo), sia perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, diversa da quella effettuata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
6. l’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese;
7. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021