Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24338 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18343/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Alessio Simona;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – A.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 marzo 2019 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso ordinanza del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4, nonché D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, del D.P.R. n. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16 della direttiva 2013/32/UE, falsa applicazione di norme di diritto, carenza di motivazione e violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente, censurando la sentenza impugnata per aver confermato il giudizio di non credibilità di esso.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, falsa applicazione di norme di diritto, rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, censurando il diniego della protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b).

Il terzo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria, censurando la sentenza impugnata appunto per aver negato detta protezione.

Il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, violazione dei criteri in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, censurando la sentenza impugnata per aver disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Ciò anzitutto perché mancante del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 il quale richiede a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa: viceversa, nella specie, essa è per un verso mancante, e per altro verso non è sommaria.

Difatti è totalmente omessa la narrazione della fase processuale svoltasi dinanzi al Tribunale, mentre sono trascritte per intero le 11 pagine della sentenza impugnata, anche laddove prive di alcun rilievo per i fini della formulazione dei motivi, in patente violazione della consolidata regola secondo cui va assolutamente evitata la riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali: essa è superflua ed anzi controproducente, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva, in quanto si può in tutto equiparare al mero rinvio agli atti stessi, onde rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 22792/2013; Cass. n. 21137/2013; Cass. n. 17002/2013; Cass. n. 19357/2012; Cass. S.U., n. 5698/2012; Cass. n. 1905/2012).

4.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è manifestamente inammissibile.

4.2.1. – Quanto al primo.

Secondo l’indirizzo prevalentemente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal collegio, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Come è stato ribadito, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Val quanto dire che, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è sotto la soglia del “minimo costituzionale”, o la motivazione c’e’, e allora non resta se non lamentare che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

I criteri di giudizio elencati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, sono insomma indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782).

Nel caso in esame è dunque inammissibile il motivo spiegato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con la precisazione che l’errore non sta soltanto di non aver mancato nell’individuazione dell’ipotesi, contemplata da detta norma, impiegabile nella specie, ma nell’aver omesso sia l’indicazione di un qualche specifico fatto decisivo e controverso che il giudice non avrebbe esaminato, sia nel denunciare l’assenza di motivazione, che peraltro nel caso di specie più che sufficientemente approfondita. Dopo di che, non è superfluo aggiungere che il ricorrente lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità, ma non spiega quale sarebbe il criterio legale nel caso di specie violato, e perché.

4.2.2. – Il secondo mezzo è inammissibile, giacché la non credibilità del richiedente esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi prevista dalla invocata lettera b) (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286).

4.2.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

Il motivo si apre nuovamente con la trascrizione di quanto già trascritto, nella parte concernente la protezione umanitaria. Dopodiché non vi è nel ricorso alcunché attraverso cui comprendere perché, in concreto, il richiedente sarebbe persona vulnerabile.

4.2.4. – Il quarto mezzo è inammissibile.

Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. 28 luglio 2020, n. 16117).

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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