LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2979/2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Otranto 12, presso lo studio dell’avvocato Marco Grispo, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5322/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 dal Cons. Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2.8.2018, ha respinto l’appello proposto da K.A., cittadino ***** richiedente asilo, contro l’ordinanza del tribunale della stessa città che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
La corte del merito, escluso di poter disporre l’audizione di K. a chiarimenti, in quanto questi era comparso all’udienza tenutasi in tribunale senza chiedere di essere sentito, ha ritenuto inattendibile il racconto dell’appellante, il quale aveva dichiarato di avere lasciato il Pakistan perchè minacciato da alcuni talebani, contro i quali aveva testimoniato a seguito di una loro incursione nel liceo in cui studiava e che erano poi andati a cercarlo fino a casa ed avevano preso in ostaggio il padre. Il giudice d’appello ha rilevato: che era inverosimile che all’età di ***** anni il richiedente frequentasse ancora il liceo; che inoltre le notizie da lui fornite sui presunti talebani erano generiche e che neppure era chiaro in qual modo costoro fossero venuti a conoscenza dell’indirizzo dove egli risiedeva con la famiglia; che non era credibile che avesse preferito fuggire, lasciando il padre ostaggio dei terroristi; che, infine, secondo quanto evidenziato dalla CT, non risultava che i talebani agissero nella zona di provenienza del migrante (*****). Ha pertanto escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Ha poi rilevato che il Pakistan non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. cit., in quanto i più diffusi siti internet (Amnesty International, UNHCR) registravano solo episodi isolati di attacchi terroristici. Ha infine ritenuto che, in mancanza di allegazione di specifici profili di vulnerabilità dell’appellante, il percorso lavorativo da lui intrapreso in Italia non fosse sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
K. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’Interno con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5 ed 8, nonchè l’omesso esame ed il travisamento dei fatti decisivi per il giudizio: la corte d’appello avrebbe fondato il giudizio di inverosimiglianza del racconto su argomentazioni illogiche e congetturali, omettendo inoltre di considerare che Abbottabbad è il luogo in cui era stato catturato il terrorista B.L. nell’anno 2011 e rifiutando ingiustificatamente di sentirlo a chiarimenti.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr. Cass. n. 14674/2020). Si è ancora aggiunto che in tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale (cfr. Cass. n. 13944/2020).
Nel caso di specie, la corte d’appello, anzichè attenersi a tali principi, ha fondato la valutazione di non credibilità del racconto su elementi privi di rilevanza e su argomenti illogici, oltre che frutto di convincimento soggettivo.
In primo luogo il giudice d’appello, omettendo di compiere qualsivoglia approfondimento istruttorio d’ufficio sul punto, ha equiparato il percorso scolastico pakistano a quello italiano sulla base di una propria personale opinione; ha poi basato il proprio accertamento sulla genericità di taluni dati (informazioni sui talebani e sulle modalità attraverso le quali gli stessi erano venuti a conoscenza dell’indirizzo del ricorrente) senza chiarire perchè K. avrebbe dovuto o potuto conoscerli; ha, ancora, reputata inverosimile la condotta di fuga del ricorrente in base all’irrazionale paradigma che un soggetto poco più che ventenne sia in grado di difendere il padre, preso in ostaggio, dalle minacce di un gruppo terroristico; ha escluso che la città di provenienza dell’appellante fosse interessata dal fenomeno terroristico senza svolgere alcuna indagine ed omettendo di tener conto del fatto notorio che O.B.L. si nascondeva in un compound proprio nei pressi di *****; ha infine erroneamente ritenuto che, poichè K. non aveva rivolto una specifica richiesta di audizione al giudice di primo grado, le fosse precluso di sentire il ricorrente a chiarimenti.
Sussiste pertanto la violazione di legge denunciata.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe l’esame delle ulteriori censure del ricorrente e comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021