LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13563/2019 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini 112, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto n. 564/2019de1 Tribunale di CAMPOBASSO, pubblicato il 20 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 20 marzo 2019, ha respinto la domanda presentata da M.R., cittadino del *****, di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.
Per ciò che in questa sede ancora interessa, il Tribunale ha escluso che nel ***** vi fosse la guerra civile o una situazione di conflitto interno ad essa paragonabile ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente, ostativi al suo rimpatrio nel Paese d’origine.
Contro il decreto M.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” tardivo, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorrente, con l’unico motivo, censura la decisione per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per avere il tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria da lui avanzata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), nonché quella di protezione umanitaria, senza consultare alcuna fonte di informazione internazionale in ordine alle condizioni oggettive del *****.
1.1 Premesso che le statuizioni di rigetto delle domande del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) cit., non impugnate, sono passate in giudicato, il ricorso va accolto.
1.2 Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 11 dicembre 2020, n. 28349; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e di provvedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230).
Ne consegue che incorre nella violazione dell’art. 8, comma 3 cit., oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o, comunque, non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230).
Va aggiunto che la valutazione di inattendibilità/attendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell’area di sua provenienza, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. Cass., 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286; cass., 6 luglio 2020, n. 13940).
1.3 Nel caso di specie il tribunale è incorso nella violazione di legge denunciata, in quanto ha escluso che il ***** sia in preda alla guerra civile, o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, sulla scorta delle sole “raccomandazioni della Farnesina” (peraltro, come è noto, specificamente rivolte ai turisti italiani), senza neppure indicare dove esse siano rintracciabili e senza richiamarne l’effettivo contenuto, non consentendo, in tal modo, la verifica dell’attendibilità e della pertinenza dell’informazione utilizzata; il giudice del merito, inoltre, non ha svolto alcuna indagine specifica sulla situazione in cui versa la zona del ***** di provenienza del ricorrente (distretto di Gujarat, provincia del *****).
1.4 Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che provvederà a riesaminare le domande ancora in contestazione alla luce dei principi enunciati e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021