LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17921-2020 proposto da:
L.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 732/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da L.I., cittadino della Nigeria, affidandolo un unico motivo, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 25.2.2020, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza R.G. 2184/17 emessa dal Tribunale di Venezia che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che è stata dedotta la violazione degli artt. 2 e 11 Cost. per difetto di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo deciso in merito alla vicenda narrata dal richiedente, ritenendo erroneamente inammissibile l’appello;
2. che il ricorso è manifestamente infondato;
che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo della estrema genericità delle deduzioni del richiedente (tanto da potersi considerare insussistenti), non essendo state sviluppate argomentazioni idonee a collocare la vicenda dell’appellante nell’ambito della protezione internazionale o umanitaria, né precisate le condizioni del paese d’origine, gli aspetti della storia personale erroneamente non valorizzati dal giudice di primo grado, oltre a non essere state indicate le circostanze di fatto che avrebbero dovuto consentire il riconoscimento quantomeno della protezione umanitaria;
che tale valutazione del giudice di secondo è pienamente condivisibile, avuto riguardo alle deduzioni contenute nell’atto di appello – che il richiedente ha provveduto integralmente a trascrivere nel ricorso – in cui il ricorrente si era limitato a lamentare, quanto alla protezione internazionale, “l’errata valutazione da parte del giudice e difetto di motivazione in riferimento alla parte dell’ordinanza ove si ritiene la non attendibilità e la inverosimilità della narrazione fatta dall’appellante, e, quanto alla richiesta di protezione umanitaria, ” la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per difetto di motivazione. La protezione umanitaria può essere concessa nel caso in cui ricorrano seri motivi di carattere umanitario. Tali seri motivi sono rappresentati dal rischio di morte nel caso di ritorno in patria come descritto dall’appellante”; che, in particolare, dall’esame di tali deduzioni emerge effettivamente l’estrema genericità delle medesime, non contenendo alcun seppur minimo elemento concreto attinente alla storia personale del richiedente sottoposta all’esame del giudice, tanto da poter essere svolte con riferimento ad una qualunque vicenda processuale, con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva che darne atto;
5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021